4. Risposte (in tema di comunicazione politica)

4 Risposte (in tema di comunicazione politica)
4.1 Precisazione
4.2 Un caso di adulterio a Padova
4,3 Da Montona
4.4 Dalla riva occidentale del lago di Garda
4.5 Camillo Palazzi
4.6 Un mercante veneziano in Istria
4.7 Un’altra precisazione

In questa sezione sono riportati i testi di alcune suppliche, corredati dalle risposte inviate dai rettori o dall’Avogaria di comun di seguito alla richiesta loro rivolta dalla Signoria. Si tratta di alcuni esempi interessanti che introducono nelle dinamiche intercorrenti tra governanti e governati nello stato veneziano. Le suppliche riflettono, come in ogni altro stato giurisdizionale, specifiche richieste rivolte al centro dominante perché il caso sia delegato ad altro organo istituzionale che non sia quello che ha istruito inizialmente (o stia per istruire) il processo. Le argomentazioni addotte sono tra le più disparate, come del resto si può accertare nel lungo esempio di suppliche presentate nel sito. La legittima suspicione introdotta mira generalmente ad ottenere il rispetto delle consuetudini e del diritto esistente, richiedendo una delega ad altri organi. Appare sin troppo ovvio che le suppliche riflettono pure complesse dinamiche di potere esistenti a livello locale ed hanno quindi il fine di ridefinire equilibri, ottenere vantaggi o, più semplicemente, ottenere uno strumento di pressione che, molto spesso, può anche non essere utilizzato. Questo emerge distintamente quando la Signoria si trova a decidere di fronte ad un vero e proprio contraddittorio tra il supplicante e i suoi antagonisti, valutando le risposte che sono pervenute.

Qual è l’atteggiamento della Signoria? Di quale tenore sono le risposte inviate dagli organi interpellati? Questa sezione offre una pluralità di casi interessanti. La supplica di Francesco Zabarella da Padova non appare all’esame degli Avogadori come strumentale e merita attenzione in quanto, a loro giudizio, talune procedure seguite dai rappresentanti locali, non sono state del tutto regolari. Talvolta le risposte dei rappresentanti sono difformi o non coincidenti, come nel caso proveniente da Montona. In taluni altri le risposte, come nella supplica proveniente dalla riva occidentale del Garda, sono concordi nel definire strumentali le argomentazioni addotte nella supplica. Oppure, più semplicemente riassumono il caso, evitando di dare un giudizio di merito, come ad esempio nel caso del nobile Camillo Palazzi, cui è stato ucciso il figlio.

Le decisioni della Signoria sono evidentemente d’impronta squisitamente politica e, nel loro insieme, mirano a garantire un corretto esercizio dei conflitti. Con la precisazione del 1605 la preoccupazione dell’importante organo politico veneziano è che le risposte siano adeguatamente informate e non semplicemente aderenti alle richiesta degli interessati. E così quando, nei casi penali, è già stato istruito un processo, i rettori sono tenuti a fornirne il contenuto, evitando di costruire le loro risposte sulle semplici attestazioni dei supplicanti. E così la risposta, di per sé, contiene una sorta di contraddittorio tra il contenuto del processo già avviato a livello locale e quello istruito su richiesta dei supplicanti avvalendosi di testi da loro presentati.Con Un’altra precisazione si riporta un’interessante decisione della Signoria in merito alle strategie utilizzate dai sudditi per ridefinire i conflitti. Il supremo organo veneziano lamenta un fenomeno che, a suo giudizio, sembra diffuso. Come si è potuto constatare, le suppliche accolte dalla Signoria chiedono molto spesso una delega all’Avogaria di comun. Una volta accolte (dopo le relative risposte) il caso è così delegato all’Avogaria per essere giudicato in Quarantia criminal. Ma che cosa avviene? Talune persone, giudicate per episodi gravi e penalmente rilevanti cercano di sottrarsi a tale giudizio presentando una supplica alla stessa Signoria, chiedendo, a loro volta, una delega ad altro organo giudiziario, cercando in tal modo di sottrarsi alla meritata pena. Per porre fine a tale pratica la Signoria decide che la nuova supplica debba essere sottoposta a severe restrizioni, sino a deliberare che per il suo accoglimento debba pure essere sottoposta al vaglio dello stesso Senato