4.7 Un’altra precisazione

1615 adì 29 gennaro tra li consiglieri

Essendo introdotto dalla malitia et sagacità delli rei, li quali per pena dei loro gravissimi eccessi et tiraniche operationi vengono delegati dalla Signoria nostra all’officio dell’Avogaria di commun, et sotto vari pretesti per sottrahersi dal giuditio del Cosniglio di Quaranta al criminal presentano nuove supplicationi, dimandando rivocatione delle delegationi prima fatte al detto Magistrato dell’Avogaria, con remissione ad altro giudice, il che presumono di poter et dover fare etiamdio in casi nei quali restano uno o più rei absenti et anco espediti. Il che riesce di poca dignità del predetto Consiglio di Quaranta, a delusione della giustitia et fomento a delinquenti di perseverare nella tristitia et ferità loro.

Onde convenendosi reprimere la temerità di questi tali et levarli la speranza di poter così facilmente promettersi la essecutione di tanti arditi loro pensieri, però [perciò] inherendo et aggiungendo alla terminatione fatta dalla Signoria Nostra fino sotto li 26 agosto 1604, sia per la presente deliberatione statuito et fermamente deliberato, che essendo de cetero presentate tali supplicationi avanti la Signoria di rimetter ad altro giudice casi delegati prima all’officio dell’Avogaria, et parendo a lei di accettarle, siino commesse le informationi alli Avogadori nostri di commun, al Collegio del caso et alli Capi di Quaranta deputati alli collegi. Nè possa esser fatta tale remissione ad altro giudice se non sarà accettata detta supplicatione da cinque consiglieri almeno et con parte posta nel Consiglio di Pregadi, la quale né se intendi presa se non la haverà li cinque sesti delle ballote di esso Consiglio.

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Consiglieri

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