8.3 Consulti di fra’ Paolo Sarpi

  1. Primo consulto (senza data)
  2. Consulto del 1° giugno 1619
  3. Consulto del 20 luglio 1620

  1. Primo consulto (senza data)

Trascrizione a cura di Eleonora Stabile

(c. 21r)

1612 D. Vicenzo Scrova nel suo testamento nuncupativo instituisce herede universale Pollissena sua nepote da figlio:

Con condictione, che sia maritata secondo la volontà di lui, la qual volontà disse haver dechiarito in due cedole segnate di nome di secondo, tutte due dell’ istesso tenore volendo che siano tutt’un solo testamento con questo nuncupativo.

Et in caso che detta Pollissena si maritasse, o fusse maritata da altri in qual si voglia tempo, et età per altra maniera, che l’ ordinato da lui, vuole che sia herede solamente nella legitima, ordina della qual sola è obligato instituirla herede.

Né possa pretender alcun altra cosa sotto qual si voglia pretesto.

Né li sia admessa scusa di qual si voglia sorte.

Pregando che seguita la morte di esso testatore, sia presa la protettione di Pollissena dalli Eccellentissimi Signori Capi con l’auttorità dell’ Eccelso Conseglio dei X, da quali sia fermata in monasterio sino l’anno 1619.

Al qual tempo l’Eccellenza loro facciano aprir una delle due cedule sopradette, et subito facciano far il matrimonio in tutto, et per tutto iuxto l’ordine di essa cedula, lasciando alle loro Eccellenze perciò certo Legato.

Et se per qualche accidente succedesse che non si potesse esseguir compitamente il matrimonio nel suddetto millennio 1619, in ogni modo habbia effetto il legato, quando sarà compito il matrimonio, almeno con le solite scritture, et obbligationi irretrattabili.

Essendo venuto l’anno 1619 dalla Natività, nel genaro fu aperta la cedula supradetta.

In quella il Testator ordina che Polissena sia maritata in Antonio Scrova, overo in Ottavio Scrova, lasciando a lei la elletione di uno di essi.

Et mancando uno di questi pigli l’altro.

Et se mancassero ambidoi sia maritata in Vicenza in soggetto eletto dalli commissari suoi, obbligando loro elegger il megliore de quella Città, eccettuato in Casa della fameglia da Porto.

Et in caso, che Pollissena non si volesse maritar in casa Scrova, overo in caso di mancamento delli Scrova, nel soggetto eletto dalli commissari, resti immediate priva di tutta la sua facoltà, eccetto la legitima, come nel testamento è detto.

Né gli sia admessa alcuna sua scusa in modo alcuno.

(c. 21v) Ma maritandosi secondo che egli ordina, et restando perciò Pollissena herede universale; constituisce di certa portione delli suoi beni una primogenitura perpetua, prohibendo da quella ogni detrattione di legitime t rebelianiche .

Et del residuo di tutti li beni lascia heredi universali essa nepote, et li suoi figliuoli, et figliuoli de figliuoli legitimi in infinito, prohibendo parimente ogni detrattione nel modo che ha prohibito nella primogenitura.

Ma in caso, che la nepote fusse maritata contra la sua ordinatione dispone quello che habbia da esser del rimanente della sua facoltà, nel qual caso non essendo noi sin hora, non fa bisogno dirne altro.

Il 23 dell’istesso Mese, havendo li Eccellentissimi Signori Capi mandato per intender la volontà di Pollissena in presentia di tre monache di Santa Lucia rispose: Che restava contenta di accettar per marito uno delli doi Scrova nominati, et che fra 4 giorni dechiararebbe la sua volontà.

Il di 25 Genaro dechiarò di voler per marito il sopranominato D. Antonio Scrova.

Et perché il sopradetto D. Antonio non è gionto alli anni della pubertà, ritruvandosi haver solo anni 12, et mesi 9, restano sette punti da esser consultati.

P° Il modo, et il tempo come, et quando si ha da compir il matrimonio.

2° Se richiedendo Pollissena minuta del contratto, che si ha da fare, et facoltà di consultarsi con avvocati, li debba esser concessa.

3° Se può pretender, come pretende, che inanzi ogn’altra cosa li commissari debbino dargli conto della loro imministratione.

4° Se possa pretendere, come pretende, che sia fatta prima estrattione della legitima.

5° Essendo redotta in questo termine, che sorte d’intimatione o protesto se gli debbe fare per ultimar il negotio.

6° Dovendo le cose esser fatte, come il testatore dice, con l’auttorità dell’Eccelso Conseglio, che forma di parte si può metter in quello.

7° Se ricercando Pollissena di uscir dal monastero, se gli habbi da concedere.

Quando al primo punto le leggi Ecclesiastiche ordinano, che il matrimonio non sia contratto inanzi il tempo della pubertà, il quale quanto all’huomo è di anni 14 finiti, eccetto in caso che l’età venga supplita dalla habilità prematura, la qual in due cose ( c. 22r) consiste. Una in cognitione di quello, che importi il legame matrimoniale, et l’altra in facoltà di essercitare l’uso di quello; et di questa habilità il giudicio è rimesso al Vescovo.

La commune opinione de Dottori è, che trattandosi di chi non è gionto all’età di anni 10, et mezo, si vi ricerchino potentissime congetture, ma doppo il detto termine, il giudicio possi esser fatto per congetture mediocri, ma quando vi mancassero 6 mesi soli leggier argomenti bastino

Al presente noi siamo nel secondo caso, la onde non potendo senza intervento dell’ Ecclesiastico venir all’essecuttione, et non essendo permessa la causa ad arbitrio del Prelato, ma essendogli prescritto come debbe procedere; introducendosi qua dentro l’auttorità Episcopale, ogni decreto che fosse fatto da quella, sarebbe soggetto all’appellatione, et porterebbe la causa totale all’Ecclesiastico, et molte pretentioni ne nascerebbono in quel foro di poter giudicare l’intelligentia del testamento, le quali non fa bisogno narrare, ma certamente restarebbe fraudata la dispositione del testatore raccomandatosi alla benignità delli Eccellentissimi Signori Capi, per il che pare, che questo non sia modo da tentare.

Veramente il testatore o non ha saputo, o non ha considerato, che in questo tempo ordinato per aprir la cedula, et far il matrimonio, Antonio non sarebbe stato in età, et questo solo manca al testamento, che è molto ben digesto, et disposto. Ha ben detto il testatore, che se per qualche accidente non si potesse esequir compitamente il matrimonio nel suddetto millesimo 1619 si contenta sia differito, et compito almeno con le solite scritture, et obbligationi irretrattabili: ma stando in vigore questo passo del mancamento di età, non può venir sotto nome di accidente, che significa cosa emergente, et non preveduta; con tutto ciò, se per avvenimento di accidente egli ha voluto che possi nascer dilatione, tanto maggiormente per necessità pare, che si possi far un contratto adesso per effettuare al suo tempo il matrimonio.

Il modo costumato di essequir questo sarebbe, se al presente si facesse contratto de spusarli tra D. Antonio, et D. Pollissena per effettuare il matrimonio al suo tempo da qua 15 mesi, dal qual contratto Pollissena non potrebbe dipartirsi, perché ella ha già passato l’età legitima, et la legge Ecclesiastica così decide: Ma noi siamo in (c. 22v) un caso dove si sà essere molti contrari a questo testamento, et che forse è stato elletto questo Antonio, che non è in età, per far nascer accidente che rompi la dispositione testamentaria, perilche dovendo usar ogni cautione, convien considerare che da questo anco due inconvenienti potrebbero nascere:

L’uno che anco le cause de sponsali sono del foro Ecclesiastico, onde si potrebbe far nascere qualche lite sopra quel contratto, et iurrarlo a quel foro, et in consequentia far qualche pregiudicio alla dispositione del testatore.

L’altro inconveniente, che se ben Pollissena, de iure non potrebbe dipartirsi dal contratto, nondimeno se de facto ella contrahesse un matrimonio per verba de presenti con altra persona, questo matrimonio sarebbe valido, et il contratto primo resterebbe annullato, et poi si potrebbe promover lite, se ella havesse sotisfatto col primo contratto all’obbligatione impostali dall’avo, il che essendo materia de sponsali, et de matrimonio, li ecclesiastici pretenderebbono essere giudici, et nascerebbono almeno pregiudici, et confusioni.

Ma oltra di ciò, quantunqui il testatore si contenti, che overo il matrimonio sia effettuato, o almeno siano fatte scritture, et obbligationi irretrattabili, convien nondimeno esser certi, che non facendo matrimonio per verba de presenti, ogni sponsali, et ogn’altra sorte di contratto quantunque stretto, et clausulato, et irretrattabile de iure potrà esser da Pollissena interrotto de facto col contraher un altro matrimonio per verba de presenti.

Per il che convien concludere, non esserci via sicura di far il matrimonio, se non al Maggio del 1620, et che in questo mentre quel piu che si può fare sia far un contratto, mediante il quale la causa non possi esser portata all’Ecclesiastico, et se Pollissena vorrà contravenirli de facto con un’altro matrimonio, resti certamente priva dell’heredità dell’avo.

Et per tanto fu proposto, che non si facesse contratto tra Antonio e Pollissena, perché sarebbe de sponsali Ecclesiastici, ma un contratto tra un rapresentante li Eccellentissimi Signori Capi et Pollissena, et un’altro tra il medesimo rapresentante et Antonio, perché questo a nessun modo potrebbe esser portato all’ Ecclesiastico, etiandio in caso, che ella contahesse altro matrimonio, et sarebe irretrattabile de iure, et se facto ella volesse contravenircì, perderebbe il beneficio del testamento, non potendo trovar pretesto di haver compito la volontà dell’avo.

(c. 23r)

Li altri ponti sono di facili risolutione.

Il secondo perché nessuna honestà comporta che qual si voglia persona si obblighi, salvo che maturamente, et anco con conseglio, et per tanto pare che li debbi dar copia del contratto, ma formato come si dirà di sotto.

Et anco facoltà di consultarsi con avvocati, nominando ella li avvocati, a quali sia concessa licentia, ma precedendo ammonitione che s’informino bene prima leggendo, et releggendo il testamento et fermata prima la vera, et real intellingentia di quello, et della natura, et qualità della causa, et che conseglino per conscientia, et s’astengano da i cavilli, et non mettino in testa caprici vani, et incunsistenti.

Quanto al terzo inanzi che Pollissena possi dimandar conto alli commissari conviene che sia attualmente herede, che all’herede li commissari rendano conto; ma ella non può esser fatta herede se non adempita la conditione impostali nel testamento, la qual se ella complirà, sarà herede, et potrà dimandar li conti in quella maniera, che le leggi dispongono: se non la complirà, li commissari haverano da essequir quello che il testatore dispone in tal caso.

Per il quarto La medesma ragione ne dà risolutione perchè secondo la dispositione del testamento Pollissena non è herede della sola legitima, se non in caso che ella non voglia adempire la conditione; a donque se ella vuol estraher la legitima come sua heredità dal rimanente del corpo, convien che rifiuti la conditione, perché in caso che ella si mariti secondo la dispoitione testamentaria, il testatore vuole che tutto resti unito, et prohibisce con parole espresse ogni detrattione di legitime, perilche detraher la legitima adesso è al diretto contra la forma del testamento, et chi leggerà la cedula lo vedrà chiaro.

Quando s’aspetta al quinto, pare che non sia da farle altro protesto ma portarli una minuta del contratto, et dirli che havendola lei ricchiesta, li Eccellentissimi Signori Capi hanno giudicato di dargliela insieme con la facoltà di consultarsi nel modo che è detto nel capo secondo

Ma dalla minuta sia levata fuori quella parte che parla di dimissoria , et quella che parla di restitutione di dote, et in luoco di quelle gli sia detto in voce che se ella desidererà per sua soddisfattione alcun particolare che lo dimandi che le loro Eccellenze concederano tutto quello che potranno, salvo il testamento et la giustitia.

(c. 23v) Se ella poi proponerà di dimissione, et di casi di restitutione, bisognerà haverci consideratione, perché havendo letto il testamento à questo fine, pare che non se gli possi concedere.

Quanto al sesto pare che non si possi rispondere risolutamente, se non vedendo prima quello che Pollissena dirà doppo haver veduta et consultata la minuta.

Quanto al settimo il testamento vuole che la figliuola sia custodita nel Monasterio sino gionta all’anno 1619, nel qual tempo che sia aperta la cedula, et che secondo quella sia maritata, laonde più tosto s’ s’intenda da inferrire, che habbia da esser custodita in monasterio sino maritata in caso che vi sia ragione di differire il matrimonio, o il contratto irretrettabile, et questo si può anco concludere dalla causa finale, allegata dal testatore, perché habbia da esser custodita in monasterio, ciò per sicurezza della sua vita et della sua volontà: ma se adesso uscisse, vi sarebbono li medesimi pericoli della violenza o contra la vita, o contra la volontà: chi havesse contraria opinione potrebbe cavillare, ma chi leggerà et giudicherà con sincerità, inclinerà a credere che così fosse la mente del testatore, et non mancherano modi di trattenirla con piacevolezza et protraher il tempo.

Et il tutto sia detto sotto la censura delli Eccellentissimi Signori Capi.


  1. Consulto del 1° giugno 1619

Trascrizione a cura di Eleonora Stabile

(c. 34r)

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori

Havendo L’ Illustrissimo Signor Zaccaria Sagredo Commissario del testamento del quondam Vicenzo Scrova, dato conto a Vostre Eccellenze Illustrissime che D. Polissena nepote del testatore doppo aversi consegliato con li suoi avvocati con permissione pubblica è entrata in diverse pretensioni intorno le cose sue, et ha fatto risolutione diversa dalla promessa fatta per polizza di sua mano di maritarsi in D. Antonio Scrova secondo la mente dell’avo, e piacciuto a Vostre Eccellenze Illustrissime commandarci di dare il parer nostro sopra quello che doverà esser fatto così per essecutione del testamento del quale già è stata presa la protettione , come anco per continuare nella protettione presa dall’ Eccelso Conseglio sotto il 20 Febraro.

Noi essequendo il loro commandamento, dopo haver riveduto di nuovo il testamento con le due cedule sue, et tutti li atti seguiti doppo, gli rapresenteremo riverentemente 6 considerationi.

1. Che tutto l’operato dalli precessori di Vostre Eccellenze Illustrissime in essecutione del testamento è stato prudentemente maneggiato ne si poteva aggiongeci cosa di più, ne operar diversamente.

Et la causa perché il matrimonio non sia stato effettuato è provenuta dal testatore medesimo, il quale havendo ordinato che il matrimonio si facesse in quest’anno del 1619, ha nominato persona che ne ha 12 solamente perilché essendo il negotio incaminato per via legitima, et condoto a giusti termini, pare ragionevole che si debba insistere nelli medesimi vestigi in tutto quello che restarsi a fare.

2. Che havendo D. Polissena per scrittura di sua mano elletto per marito D. Antonio Scrova et supplicato li Eccellentissimi Signori Capi di prender in protettione il marito, et ordinar il modo, tempo et circostanze per l’effettuatione del matrimonio, Vostre Eccellenze Illustrissime non hanno d’haver riguardo à parole che ella dica con altri, non potendosi penetrare ne con qual anima, ne a che effetto siano dette, ma presupporre che ella perseveri nella risolutione fatta sin tanto che o per sua polizza o per ambasciata espressa che venga da lei mandata a Vostre Eccellenze Illustrissime ella faccia intendere la volontà sua.

(c.34v)

3. Che quando ella facesse intendere essere risoluta di voler valersi della libertà del maritarsi, ricevendo della heredità dell’avo la sola legitima, in questo ella non contravenirebbe in conto alcuno al testamento, il quale espressamente dispone che debba havere la legitima sola quando non vorrà maritarsi secondo l’ordinatione del testatore. Oltre che quando anco il testamento non lo dicesse così è di ragione et per giustitia converrebbe concederglielo.

4. Che questo non sarebbe contra la deliberatione presa dall’Eccelso Conseglio delli 20 Febraro, poiché in quello è presa la protettione del matrimonio conforme alla mente del testatore, et già è detto che volendosi ella maritare a sua ellettione ricevendo la sola legitima, il testamento è adempito. Ne a questo osta il capitolo della deliberatione; qual dice in evento che per alcun accidente non restasse effettuato il matrimonio con Antonio, resti Polissena tenuta maritarsi in un’altro delli soggetti nominati nel testamento, perché questo s’intende in caso che vogli havere l’heredità intera, non in caso che ricever la sola legitima, nel quale resta nella sua libertà quanto al maritarsi.

5. Che se Polissena facesse una tal risolutione, poiché quella sarebbe diversa, anzi repugnante alla promessa fatta in scrittura di sua mano, non si potrebbe negare che ciò non fosse con poca iriverenza attesa la dignità di quelli a chi ha promesso, nondimeno nonostante questo, tutte le leggi Divine et humane ordinano che la libertà non le sia levata. Si potrebbe solamente caminando con vigore darli qualche pena per il mancamento della promessa. Ma la benignità di Vostre Eccellenze Illustrissime ricerca che sia con favore paterno riguardato all’età et al sesso, non capaci di tanto senno quanto sono obbligati ad usare.

6. Se D. Polissena risolverà di maritarsi à propria elettione et da Vostre Eccellenze Illustrissime gli sarà concesso la p. ª attione sarà di estrahere dalla heredità dell’avo la sua legitima, et perché non s’intende heredità se non separato tutto quello che è d’altri, caso che D. Polissena pretendesse cosa alcuna per ragione dell’avo, o de altri, tal pretensioni doverano esser (p. 35) prima decise, et la decisione di esse apparterirebbe alli fori ordinari. A questo non osta il decreto della deliberatione d’i 20 Febraro, che riserva la cognitione delle controversie emergenti supra la intelligentia o essecutione del testamento inanzi la consumatione del matrimonio, impero che le pretensioni supranominate saranno originate da scritture, et documenti de altre persone, da chi D. Polissena pretenderà haver causa, poiché quando ella s’haverà decchiarita herede della sola legitima, non haverà attione di poter piu parlare del testamento, onde ne la intelligentia, ne la essecutione possono esser poste in difficoltà, ne da lei contra altri, ne altri contra lei. Non par a noi che resti altro passo da toccar in questo proposito, ma il tutto sottomettiamo al giudicio sapientissimo di Vostre Eccellenze Illustrissime

Fra Paulo di Venetia

Servilio Treo [[egg]] consultor in iure  1 Giugno 1619


3. Consulto del 20 luglio 1620

Trascrizione a cura di Roberto Sartore

Havendo le VV SS Illustrissime comandato, che noi dobbiamo espor il pensier nostro in qual modo sia giusto et conveniente metter fine al negozio col matrimonio di D. Polissena Scroffa, raccomandata alla carità, et protettione loro, per il testamento del già C.D. Vincenzo Scroffa Avo di quella abbiamo considerato, tutte le azioni, occorse in questo negotio dalla morte del testatore fino al giorno presente, et in virtù che delli precettori di VV. SS. Illustrissime, è stato pienamente adempito tutto quello che potesse di condurre il negozio al fine, desiderato dal testatore il quale ebbe mira a due cose, una alla difesa della figliuola, a ciò non fosse con molestia e con inganno indotta a contrarre matrimonio contro la volontà di lui, l’altra alla difesa della Scroffa acciò, ella spontaneamente contraesse altro matrimonio, questi in tal caso non li lascia se non la legittima, disponendo che rimarrebbe detta facoltà in atre persone che tutto questo è stato per testamento provvenuto con la custodia della figliola in monasterio, e con l’assegnazione del magistrato sopra gli atti per giudice, come nella parte del 1619 settembre, con la quale promissione le cose comminavano bene per tutto il 1619.

Ma la maniera agli accorsi accordi d’atti resi sino al presente è noto per raccomandatio del testatore medesimo il quale havendo disposta in cedula chiusa, che la nepote volesse d’esser sua erede universale se maritasse Antonio, overo Ottavio Scrova ordinò nel testamento che la cedula, fosse aperta, nel gennaro del 1619 dalla natività et in quel tempo fosse posto in effetto il matrimonio et non ebbe in consideratione che in quel tempo ad Antonio sarebbe rimasti sedici mesi per aver quell’età di contraer matrimonio, questa inavvertenza del testatore è noto che aperta la cedula, come il testamento ordinava che prendesse Polissena , Antonio per marito connezze diffusione e gli effetti, onde restò aperta la porta delli accidenti seguiti se il testatore ordinava, che la cedula fosse aperta in maggio di quest’anno 1620 le cose sino a questo tempo sarebbero state in quiete et aperta la cedula Polissena haverebbe ricevuto uno delli due nominati con l’heredità universale nell’uno ne l’altro e haverebbe accettata la sola legittima, come il testatore dispone et il negotio in un solo tratto e haverebbe et principio et fine senza alcuna turbazione di quelle che sono seguite perché la minorità di Antonio sponziato per marito costrinse a differire l’ esecuzione del matrimonio.

Ma acciochè questo attraversamento non causasse qualche mal effetto, l’Eccelso Conseglio immediate sotto li 18 febraro prese deliberatione degna della pietà del Prencipe, cioè che il matrimonio di Polissena, fosse sotto la protettione pubblica conforme alla mente del testatore et quando per qualche accidente non si effettuasse il matrimonio promesso con Antonio, restasse Polissena tenuta di adempire la volontà del testatore in uno degli altri modi da lui ordinato, et dappoi scoprendosi qualche mutatione in Polissena intorno alla promessa del matrimonio, et qualche dissegno per occupare la volontà dell’avo contro la disposizione del testamento, l’Eccelso Conseglio fece tutte le previsioni connezienti con le deliberationi delli 17 et 30 ottobre et 7 novembre 1619: ordinazio giudici, deputazio procuratori: et avvocati a defesa della stessa, e provveder a la libera volontà della figlia mutandola in monasterio, et proibendoli il parlare et ricevere persone sinchè si maritasse , che non è intervenziato mancamento alcuno della pubblica protettione.

Hora dichiarandosi ella apertamente, et replicatamente che risoluta intenzione et di non convolare matrimonio con Antonio è venuto il caso ella fosse de 18 febraro et secondo la disposizione di quella stessa Polissena (sia) tenuta adempir il testamento dell’avo suo in uno degli altri modi da lui ordinato volendo la eredità universale.

Ma essendo ella risoluta fermamente siccome ha dicchiarato con molte sue polizze et ultimamente con la voce sua propria inanzi VV SS Illustrissime, et con la scrittura del 31 maggio, la quale si vede esser composta con molta consultazione di non voler per marito alcuno di casa Scrova se ben dovesse far perdita di robba maggiore di quel che gli è stata dotato, il negozio è ridotto ad un caso solo, cioè che dei i beni dell’avo ella abbia la legittima solamente et rimanga libera nel maritarsi.

E in questo non resterà violata la dispositione del testamento, anzi resterà riempita, imperochè non fu così assoluta volontà del testatore, e che donna Polissena si maritasse in uno delli soggetti nominati ma una alternativa che maritatosi in uno delli nominati secondo il voler dell’Avo testatore fosse suo havere come unversale erede, in tutti li beni, et non volersi così maritarsi havesse solamente la legittima, della quale alternativa havendo eletto detta la seconda parte, cioè di ricevere la sola legittima non contraveniesse alla impostazione del testamento. E conseguente resta anco adempita la deliberazione dell’Eccelso Consiglio del 18 febraro, quale ordina che se il matrimonio non s’havesse effettuato con Antonio, D. Polissena non di meno restasse tenuta ad eseguir la volontà del testatore in ricever altro marito a quello nominato, inperochè questo s’intende che resti tenuta a ricevere marito un altro nominato volendo l’Eredità universale la quale peraltro ella rifiuta, et si contenta della legittima solo, siccome il testatore non la astringe a pigliar alcun marito, acosì la pubblica deliberazione per protettione del testamento non l’astringe a quello in che esso testamento la lascia libera, ma far la protezione pubblica resta manifestato per un mariterulo volta con la deputazione dei giudici, con la provisione avvocati et deffensori, et con haver usato ogni correzione servisse in far scoprire che la figlia non ha stata, ne molestata, ne ragazzata nella resolutione de far haver per compita protettione del testamento alli Eccellentissimi Signori Capi non resta altro se non sopraintenzione che la disposizione del testatore nelli due terzi delli suoi beni, che resteranno detratta la legittima sia a posta in esecuzione in caso, che li deputati a questi nel testamento non l’eseguissero, essendo di questo ancora le Loro Signorie Illustrissime pregate.

Stanti le qual cose il nostro riverente parer sarebbe che si potesse metter fine al negozio con una deliberazione in questo, a simil sostanza cioè che volendo l’Eccelso Conseglio presa la protezione del matrimonio di C Polissena haveva raccomandato alla protezione delli Eccellentissimi Signori Capi per il testamento del già Vincenzo Scrofa suo Avo Paterno: e dopo essendo stati usati tutti li mezi conosciuti, a ciò quella figliola si accordasse alla disposizione testamentaria dell’Avo Vincenzo, ricevendo per marito uno delli nominati nella cedula da quello, et provveduto con ogni accuratezza che quella figliola non potesse essere ne molestata, ne sedotta da alcuno et essendo più inoltre decifrata la sua risoluta volontà di non aver per marito alcuno dei nominati nella cedula dell’avo, ma contentarsi di non pretender altro nelli beni di quello, salvo che la solo legittima lasciatagli per il medesimo testamento in caso che non si riceva come quello dispose.

Sia preso che a donna Polissena Scofa soprannominata sia concesso di aver trattato con il consiglio dei suoi congiunti, et altri, che ella scielga potersi maritare in Vicenza in soggetto di qualità conveniente ricevendo la sola legittima lasciategli per testamento dal sopraddetto suo avo in caso che non assenti a maritarsi in uno delli nominati da lui senza pubblica protettione altro nelli beni di quello conforme alla sua volontà —————————— di essa d. Polissena il trattar di congiungersi in matrimonio fuori della città di Vicenza; et restando essa in un monasterio di questa città e sotto la protetione dell’Eccellentissimi Capi sino a che il matrimonio sarà contratto ne parole ne presenti sia il quale delle loro Signorie Loro Illustrissime licenziato.

… andar col marito dovendosi dei beni del testatore rimanenti detratta la legittima esser posto in effetto da quelli, ai quali ha lasciato la cura, tutto quello che nel testamento è ordinato che si faccia in tal caso ed restando agli Eccellentissimi Capi la protezione di esso testamento in questa parte, come sono stati pregati di haverlo, et supplire a i mancamenti degli essecutori in caso, che non adempissero la volontà del testatore

Addi 20 luglio 1620

Fra Paulo da Venetia

Servilio Treo consultore in iure