2.80 Una città fedelissima

Serenissimo Prencipe, Illustrissima Signoria

Fra tutte le giurisdittioni che gode la fidelissima sua città di Verona, sotto questo giustissimo imperio, nessuna ne ha che più le sii cara et a core che l’haver parte nel giudicar le cause così civili come criminali de tutti gli cittadini et popolo veronese, mediante l’officio del Consulato col clarissimo podestà et suoi giudici assessori, perché con questa giurisdittione nacque questa città et con questa si è nodrita, è cresciuta, essercitandola sempre et in ogni revolutione di fortuna sotto prencipi esterni et sotto l’ombra di questo felicissimo Dominio, essendole con privileggi authorizadi per gli eccelentissimi Consegli più d’una volta stata stata stabilita et confirmata.

Il che si può dire che questa sola le sii connaturale et propria et l’altre concesse et avventitie.

Questa giurisditione, Serenissimo Prencipe, per vari accidenti è stata alle volte da cancellieri dei clarissimi capitani pro tempore perturbata, tentando d’attribuire al clarissimo capitano quei giuditii che al clarissimo signor podestà, suoi giudici et Consulato legittimamente appartenevano.

Né perché in molti tentativi fatta querimonia appresso Vostra Serenità ella habbi sempre ottenuto confirmatione di questa giurisdittione, resta però che da certo tempo in qua non gli sii non solamente turbata, ma con grandissima confusione diminuita, volendo gli clarissimi capitani pro tempore, contro alli privilegi concessi da Vostra Serenità et forse oltre le loro commissioni, al presente giudicar in civile et criminale non solo gli stipendiati descritti alla banca generale et che attualmente servono, ma tutte le loro famiglie, ancora tutti gli datiari et ministri loro, tutti gli rosti con le famiglie et tutti gli bombardieri che sono cresciuti in grandissimo numero, così scolari come stipendiati.

Il che anco è contro quello che per Vostra Serenità con l’eccelentissimo Senato è stato terminato l’anno 1539 per la magnifica città di Brescia et che si serva nella magnifica città di Vicenza, Bergomo et altre terre et luoghi di questo Serenissimo Dominio.

Di questa alteratione altre volte per suoi oratori si gravò questa sua devotissima città di Verona, supplicando Vostra Serenità che sì come non è inferiore di fede et devotione verso questo illustrissimo Dominio a Brescia et altre città nominate, così non fosse di peggior conditione di loro.

Ma il mal avenimento del contagio passato et altri accidenti doppo l’informationi havute, impedì così giusta et legittima provisione, tutto che oltre l’informatione del clarissimo signor Domenico Priuli, allhora capitano, vi sii anco quella del clarissimo messer Tomaso Contarini di felice memoria, altre volte in simil proposito scritta.

Hora mò, questo disordine è talmente cresciuto per la publicatione della nuova parte dell’illustrissimo Consiglio di dieci, prohibitiva delle armi, che certo non solo per conservatione di questa giurisdittione, ma anco per publico bemefficio ha bisogno, anzi necessità, di utilissima provisione, imperochè diversi cittadini et popolari, per haver facoltà di portar l’arme et forse con animo malefico si fanno scrivere nella scuola dei bombardieri, molti sugli piati, che non degnariano d’esser huomini d’arme, infiniti datiari, senza essercitar in quelli officio alcuno, di modo che gli datii tutti di Vostra Serenità, che in Verona con trecento huomini in circa si ponno et si sogliono ministrare, hora vanno a megliara et tutti questi senza apportar alcun frutto a Vostra Serenità, sotrahendosi sotto questi pretesti dal clarissimo podestà, si sottopongono al clarissimo capitano, da che ne nascono infiniti disordini contra la publica quiete et intentione di Vostra Serenità.

Primieramente il clarissimo podestà et Consulato della sua devotissima città è non solo turbato, ma in gran parte spogliato della sua propria et naturale giurisditione, contra il tenor dei suoi privilegi concessigli da Vostra Serenità et con molte terminationi confirmati.

Et a lei vien tolto quella ragione che all’antedetta città di Brescia, con particolar gratia è stata concessa.

Et tutto che dal clarissimo capitano prossimamente passato il signor Francesco Molino sia stato conosciuto questo disordine et per lui proceduto con grandissimo temperamento di prudenza et di giustitia, cercando sempre più tosto di conservare che di diminuire la giurisditione della città, nientedimeno perché non si può conoscere sempre la qualità et la conditione delle persone, non è possibile rimediarvi senza la provisione di Vostra Serenità, che dando a ciascaduno il suo ponghi fine ad ogni confusione, ma s’accresce il disordine perché nella turbatione dei tempi presenti, essendo frequentissimi gli delitti, questi, se non tutti almeno

in gran parte sono commessi da queste genti, le quali essendo d’animo fiero et elato, col mezo del portar l’arme tentano non solo di soprastar gli altri, ma con violenze nefande spesso si brattano nel sangue altrui, quindi nascono tanti homicidi et tante violenze, quanti Vostra Serenità può intendere tutti il giorno, così nella città come nel territorio et nelle proprie case ancora.

Da che poi ne nasce disordine grave et nella formation dei processi et nelle espeditioni di quelli. Perché non è dubbio che meglio sono formati gli processi per un giudice di malefficio dottore et huomo intelligente et con l’intervento d’uno dei consoli, per il più dottore et huomo legale, che per un sol cancellier del clarissimo capitano, tra quali spesso si può trovar persona poco esperta in simil negotii.

Et quanto all’espeditone, essendo con giustissima provisione di questa eccelentissima Repubblica tutte le sententie et atti del clarissimo capitano appellabili, non possono facilmente haver essecutione contra di malfattori, gli quali spesso o con interpositione di tempo o con altro accidente, se non si sotragono dalle pene almeno con longo intervallo riceveno il debito castigo.

Ove, all’incontro, essendo per gli medesimi, giustissimi decreti inappellabili le sententie dei clarissimi podestà con la corte et consulato, senza sutterfugio di cavillose appellationi, con buono essempio del popolo si fanno preste et nottabili essecutioni contro gli malfattori.

Il che consola gli animi dei buoni et intimorisce gli rei, altrotanto quanto per gli sutterfugi et appellationi restano scandelizati con l’impunità dei malfattori o prorogatione delle pene loro.

A questo si può aggiungere che col sottraher dal giuditio civile et criminale del clarissimo podestà et suoi giudici assessori così gran numero di persone, a quelli si diminuiscono quel poco emolumento col quale si sostentano, essercitando l’officio loro.

Il quale, essendo anco tansato o decimato per gli ordini di questo Serenissimo Dominio, non secondo il presente disordine, ma secondo il legittimo modo con che si procedeva, vengono a restar gravati del peso della tansa con la diminutione dell’utile, da che poi non possono occorrere quelli inconvenienti che dalla molta prudenza di Vostra Sublimità possono esser più degnamente considerati, che espressi come anco altri gravissimi disordini potriano essere rappresentati, che da tal novità et confusione dependeno, che per brevità nell’altissima sua consideratione si lasciano.

Si suplica adonque Vostra Serenità et per conservatione della giurisdittione di quella sua devotissima città, anzi del clarissimo signor podestà, et per publico benefficio et quiete universale, si degni provedere et terminare conforme alle terminationi per la magnifica città di Brescia et altre nominate, et secondo le commissioni fatte de clarissimi capitani, che quelli soli siano da lui giudicati che sono descritti nelli libri della banca generale, che hanno stipendio et che attualmente servono con le loro moglie et figlioli et quelli bombardieri che sono stipendiati et non scolari, eccettuando il tempo che saranno nelle fattioni, sì come Vostra Serenità ha determinato nella militia delli archibusieri o cernede et gli datiari solamente nelle cause che concerneno l’essatione del denaro debito a Vostra Serenità, ma nelli delitti, insieme con gli hosti et lor fameglie, siino rimessi al giuditio del clarissimo podestà et consulato, non ostante alcuna novità che per alcun riverente rispetto fosse occorsa per l’adietro, contra la forma dei privileggi et statuti concessi et confirmati da Vostra Serenità a quella sua fidelissima et devotissima città, così in prima come in seconda adeptione.

La quale riverentemente inclinandosi ai suoi piedi le supplica l’antedetta provisione et in quanto a Vostra Serenità paresse oltre le nominate informationi haverne di nuovo, per più presta espeditione si potriano haver dalli ultimi regimenti partiti da quella sua città, essendo massime hora senza clarssimo podestà, et il clarissimo capitano novellamente entrato in reggimento.

1581 13 aprile

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