2.61. Il bandito

Serenissimo Prencipe et Illustrissima Signoria

Si attrova nelli statuti vecchi criminali di Brescia, al capo numero 171, uno statuto il quale vuole che li banditi per malefici non siano admessi a dimandar alcuna sua ragione.

Ma la Sublimità Vostra, come patrona, vuolse reservarsi di poter aggionger, minuir et dechiarir detti statuti come le paresse.

In essecution della qual riserva l’ha dispensato molti banditi a poter, non obstante esso statuto, per procurator o commesso, domandar le sue ragioni et conseguir anco le loro heredità et beni.

Per la qual pietosa dispensa o concessione si compare per nome di Nereo Porcelaga, il quale pieno di lacrime supplica la Serenità Vostra che si degni di special gratia concedergli che, non obstante tal statuto, possa per procurator dimandar quello che gli aspetta et conseguir quanto se gli deve per giustitia, come è stato fatto con motli et molti altri.

Et in buona gratia di Vostra Serenità humiliter inchinandosi si raccomanda.

1577 14 giugno

Che alla sopradetta supplicatione rispondino li rettori di Brescia…

(filza 332)