2.6 Le leggi imperiali

Serenissimo Principe

Essendo sempre statto instituto di questo illustrissimo Dominio di abbrazzare le honeste et raggionevole dimande de soi subditi, confidentemente son ricorsa alli piedi di Vostra Serenità io Iacomina, che fu figliola di messer Pietro Di Ugeri, cittadina di Brescia, esponendoli che, essendo morto messer Antonio Maria mio fratello, lasciando dapuo si la sua consorte gravida, et havendo nel suo testamento voluto che io sia tutrice della sua posterità, in compagnia di essa sua consorte et d’altri contutori.

Son per diversi rispetti et occasioni occorse molte liti et controversie, tra le quali una era sopra de questo: che io non potesse essere tutrice, per essere donna, sì come è disposto per le leggi imperiali.

Et perchè con l’aiutto del signor Iddio, per mezzo di amici comuni, sono statte terminate tutte le dette controversie et liti, con questo che io sia tutrice insieme con gli altri contutori lasciati dal ditto mio fratello nel suo testamento.

Né possendo haver effetto detta compositione se non col mezzo della habilitatione o derogatione delle leggi imperiali che fussero in contrario.

Con ogni riverentia et summissione supplico Vostra Serenità che si degni concedere de gratia speciale che io possa essere tutrice in compagnia degli altri contutori lasciati per el ditto mio fratello, non ostante leggi alcune imperiali che fussero a questo contrarie, sì come ad altri ha concesso secondo le occorrentie, per sua benignità.

Alla bona gratia della quale, con ogni affetto, mi raccomando.

1562 14 martii

Positum fuit inter dominos consiliarios infrascriptos respondeant huic supplicationi rectores et spect. deputatis illius urbis Brixiae…

(filza 316)