2.45 La reputazione dei notai di Verona

Serenissimo Prencipe et Illustrissima Signoria

Il collegio di nodari di Verona, in ogni tempo devotissimo et fedelissimo di Vostra Serenità, prontissimamente ha contribuito a tutte quelle gravezze che ha parso al giudicio sapientissimo di quella imponerli, hor sotto nome di arte, pagando galeoti, hor de salariati, pagando la mittà di utili; et in tutte quelle maniere che gli è stato comandato.

Et tutto che in esso collegio numerosi si trovino infiniti nodari che non hanno cosa alcuna di proprio, né di stabile, anci il vivere loro dependa dalle cottidiane fatiche et sudori, nondimeno essi, per la loro industria estimati nell’estimo maggiore della città, hanno anco contribuito a tutti i sussidi et altre gravezze imposte alla detta città.

Desidera parimente esso collegio, per la solita sua devotione et fedeltà, che la Serenità Vostra, con facilità et sicurezza, possi riscuoter la gravezza imposta sopra li contratti che occorrono farsi in essa città et territorio.

Et in ciò offeriscono da se stessi prontamente far quel servitio alla Serenità Vostra che per loro deboli forze et senza offesa dell’honor proprio possono fare.

Ma sì come dalla parte, altre volte prudentemente considerata et presa nell’eccelentissimo Senato a 6 di settembre 1539 in questa materia, era proveduto con destrezza all’utile di Vostra Serenità et alla dignità et quiete di essi nodari, così dalla parte de 16 agosto 1571 et maggiormente anco da questa ultima de 5 marzo 1575, si sentono essi nodari gravati di peso veramente troppo grave et fregiati quasi da una ignominia, perché quanto essi sono poveri de beni di fortuna, altretanto vorrebbono poter esser ricchi di honore et di fede appresso tutte le genti.

Impuose la sudetta parte 1539 gravezza sopra i contratti di due per cento et vuolse la prudentia di quei santissimi padri che ciascun contrahente fussi tenuto pagar in termine di giorni otto doppo il contratto nella camera di Verona, sotto pena ad essi contrahenti della nullità di contratti et ai nodari di pagar dieci per cento del loro proprio per ogni instrumento, che essi cavassero o dassero in copia, senza haver prima havuto fede authentica di pagamenti fatti in camera et come in essa parte.

Ma nelle sudette parti ultimamente prese in questa materia, essendo di nuovo imposta gravezza sopra i contratti, è parso all’eccelentissimo Senato di obligar i nodari, tra l’altre cose, a dar piezaria di dover osservar esse parti et risuoder et pagar il denaro del Prencipe. Di far che in termine di tre mesi prossimi tutti gli instrumenti fatti nei tempi passati sieno posti in protocollo et per l’avenire, di mese in mese, siano registrati tutti gli instrumenti che si faranno; et di far due note de tutti gli instrumenti da esser dati in camera fiscale. Et che non si possi scriver instrumento alcuno sopra protocollo che non sia signato dal ministro di camera.

La impossibilità delle quali obligationi, desiderando esso collegio devotissimo mostrar alla Vostra Serenità, dice riverentemente che il registrar tutti gli instrumenti fatti da 16 agosto 1571 in qua, in termine de tre mesi, è cosa impossibile del tutto, perché molti sono i nodari in Verona che fanno venti protocolli all’anno et alcuno ve ne è che ne fa quaranta.

Di maniera che in quella parte è conveniente che sia moderata questa obligatione et il termine di tre mesi sia ridotto a termine d’un anno.

Parimente è impossibile registrar compitamente gli instrumenti di mese in mese, perché aviene chel penultimo et ultimo giorno del mese un nodaro farà diece et più instrumenti, i quali non si stampano, né così tosto si possono registrare.

Si dice di più che non è conveniente registrar li testamenti, codicilli, donationi et altri simili che ricercano secretezza et dalle nostre leggi municipali è statuito che stiano segreti et che basterebbe metter la rubrica sola col nome dei contrahenti et la quantità del denaro che vien al Prencipe in esso protocollo, acciochè dall’essattore potessi esser veduto la ragion del Prencipe.

Si dice che il dar piezaria scema la riputation ai nodari. Ma quanto al signar i protocolli, dicono ben con ogni riverentia essi nodari, che questo è levar loro tutta la fede et l’honore et che non è possibile che un huomo ben nato et ben educato da qui in poi mai più si rissolva a far questo essercitio se sarà tenuto questo stile di signarli i protocolli. Et che sia stimata più la fede sola di uno essattore, che sarà per aventura huomo mecanico, che la fede et la conscientia di mille nodari, buoni cittadini che sono in Verona et nel Veronese.

Finalmente si dice che l’obligar i nodari a scuoder il denaro del Prencipe dai contrahenti è cosa che ad essi concita odio grandissimo et parturisce grandissime difficoltà et che Vostra Serenità può sicuramente, o secondo la provisione contenuta nella parte 1539 o come meglio parerà alla sua prudentia, far chel denaro a lei spettante sia riscosso da ciascun contrahente per lo esattore di camera fiscale.

Supplica adunque esso fedelissimo collegio la Sublimità Vostra in visceribus D. nostri Jesu Christi che, considerati i meriti et la fedeltà di quei poveri nodari et le loro miserie, voglia per la sua clementia sollevarli da tanto peso, senza danno anci con utile di questo illustrissimo Dominio, sopra il tutto facendo che non i nodari particolari, ma l’esattore di camera fiscale sia quello che dai contrahenti riscuoda il denaro di Vostra Serenità.

Et a fine che esso esattore possa più alegramente fare questa esattione offeriscono essi nodari pagarle delle loro proprie mercede et sudori ducati tre di salario per ciascun mese.

Et in bon gratia soa.

1575 21 april

Che alla sopradetta supplicatione rispondino li rettori di Verona…

(filza 329)