2.35. Una nuova legge

Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria

Gli agenti del Territorio di Vicenza, e per liti e per altre occorrenze del territorio, deveno havere libero il negotiare, quando avviene che per mancamento degli essattori del Territorio non sia sodisfatta la Camera di Vicenza delle ordinarie impositioni che sono poste di tempo in tempo dalla Serenità Vostra, sono impregionati.

E non essendo la loro retentione per delitto commesso, ma per mancamento de ministri del Territorio, sono però posti in crudelissima prigione, come è ultimamente successo ad uno della villa di Tiene, ritenuto per debito contratto da Marco Andriolo, altre volte esattore e procuratore del Territorio, et allhora et adesso persecutore et oppressore.

Da questo avviene che periscano le cose del Territorio dalla retentione delli suoi agenti e che i poveri contadini, pur troppo afflitti per altro, siano posti come delinquenti in durissime pregioni.

Hora, desiderando da queste tali incommodità il Territorio essere liberato, supplica humilmente alla Serenità Vostra Bortolamio Pasqualino da Mallo, procuratore del Territorio, che li agenti e publici negotiatori di esso Territorio, non possano, né per publici, né per privati debbiti, essere retenuti.

Ma siano fatte le essecutioni contra contadini i quali non siano publici ministri e che questi tali particulari contadini, li quali occorresse che o per publico o per privato debbito delli loro communi fossero retenti, non siano per l’avenire posti nella prigion Reata, dove son posti i più ribaldi delinquenti, ma o ne la Donata o ne la Bernarda, più commode preggioni, acciochè non habbino per l’avvenire, per la retentione dei ministri del Territorio, a perire le sue faccende et a ciò che non sia con la durezza della preggionia di coloro che per mancamento dell’Andriolo o de altri, fussero ritenuti.

Non sia, dico, con nuovo supplicio essacerbata la miseria dei contadini.

Et alla buona e clemente gratia di Vostra Sublimità humilmente si raccomanda.

1570 alli 15 di luglio

Che rispondino alla presente supplicatione i rettori di Vicenza et tolte le debite informationi, considerato et servato quanto si deve, dicano il loro parere con giuramento et sottoscrittion di man propria, secondo la forma delle leggi. Et furono:

–/– 5

—– 0

—– 0

(filza 324)