2.30 Campagne

Pars et capitula de damnis datis ballottata per membra in magnifico Parlamento Patriae et capta die 23 iulii 1569, ut in actis:

Si vede ogni ora più andar crescendo in questa povera Patria la malitia di quelli i quali, con sparagno del suo e con poca fatica, vorebbono viver di quel d’altri.

Onde ne segue che molti sono sforciati transcurare le sue possessioni et lassarle in abbandono, vedendo le sue fatiche esser depredate da altri, moltiplicando tuttavia li danni intollerabili che vengono fatti non solamente dagli animali mal custoditi, ma anco appostatamente intromessi, e dagli homini indiscreti specialmente nel tempo de le uve mature, le quali vengono rubbate da persone mendiche, portando via le più mature et eccellenti et lasciando quelle che sono imperfette e di menor bontà.

Onde nasce che li vini non si fanno in quella perfettione che già si solea et più facilmente si corrompono et vengono sprezzati da mercanti.

Però noi deputati della Patria mettemo parte che in questo magnifico Parlamento siino approvati li sottoscritti capitoli et che sii dato carico agli oratori supplicar al Serenissimo Dominio che si degni confermarli con l’authorità dell’eccelentissimo Senato, senza pregiudicio della giurisditione ordinaria del clarissimo luogotenente,

Primo. Che essendo li communi tenuti e obligati a dar, over denuntiar li dannatori conventi, over confessi, overo de la emedatione di danni dati in tutte le ville e territori loro, secondo la forma della constitutione sotto la rubrica 165, per più facile essecutione di detta essecutione siano obligati detti communi ogni anno a San Georgio eleger li suoi saltari, over publici custodi del suo territorio, alli quali per il giusdicente, a cui serà sottoposto ciascun commune, sia dato il giuramento di bene e fidelmente essercitar il loro offitio et di custodir giorno e notte il territorio suo con buona e diligente guardia et siano creduti con giuramento.

Et contra li dannatori si possa proceder per ogni minima quantità, oltra la reffation di tutto il danno a condanna di una marca di giorno et di doi di notte, la terza parte de la qual pena sia del giusdicente, un’altra terza parte del denuntiante over saltaro et l’altra terza applicata alla fabrica del castello del clarissimo signor luogotenente. Et il padre sia tenuto per il figliolo et il patron per il servitor o massara.

Et essendo trovati a robbar più di una volta, sia in facultà del giudice darli la pena di bando o altra maggiore, sì come li parerà per giustitia.

Et oltra le persone delli custodi possa ognuno denuntiar et sia creduto per suo giuramento con un testimonio appresso, degno di fede, et guadagni la pena pecuniaria, ma in caso che il custode et saltaro fusse trovato lui dannatore, o esser consapevole et haver scientemente lassato di denuntiar altri, sia punito di doppia pena, da esser divisa ut supra et privo dell’officio.

Secondo. Che alcun colono pariario non possa, né debba portar o mandar uve o frutti di sorte alcuna a vender, né vindemiar alcuna quantità senza licentia del patrone, sotto pena come di sopra et il patron di casa sia tenuto per tutti quelli della sua famiglia.

Terzo. Che tutti quelli i quali voranno portar uve a vender siano obligati haver di giorno in giorno una fede di mano del prette più vicino che essi habbino pigliato quelle uve nelle sue proprie vigne et piante, over, se in piante d’altri, con licentia del patrone, altramente possano esserli tolte da cadauno come robbate. Et essi denuntiati, come di sopra, et s’intendano esser et siano incorsi in tutte le sopraditte pene.

Quarto. Che se alcun di simili ladri et transgressori serà sottano o persona mendica, et che non habbi il modo di pagar la condanna pecuniaria, sia bandito per mesi 6 dalla villa et giurisdittione nella quale haverà commesso il danno, et se venirà preso durante il bando, il qual non s’intenda correr se non haverà reffatto il danno, sia frustato et ritorni al bando, et hoc toties quoties. Né se li possa far gratia alcuna et possano li patroni delle terre, durante il tempo delle uve, chiuder li trozi che passano per le loro possessioni.

Quinto. Che nelle ville non possa alcun comprar uva o altri frutti robbati, o dar albergo in casa sua ad alcuno, il quale a tempo delle vendeme vada comprando da particolari uve a menuto per far con quelle vino, o per mandarle in altri luochi, sotto pena di lire 50 per ogni fiata che serà trovato contrafare, da esser applicati et divise come di sopra.

Sesto. Che se alcuno di giorno tagliarà herba o fieno in alcun prato, che non sia suo, overo studiosamente pascolarà con animali grossi o menuti in campi et selve d’altri, comenzando il mese di marzo per tutto settembrio, overo in rivali d’altri, specialmente piantati di vide et arbori et in prati, doppo seranno banditi, sia obligato reffar il danno, et nel primo caso paghi la pena contenuta nel primo capitolo, da esser divisa et applicata come in quello. Nel secondo veramente del pascolar paghi per ogni capo di animal grosso sol venti et sol dieci per capo menuto, di giorno et il doppio di notte. Nei boschi veramente et campi, dove fossero vignali, il doppio, così di giorno come di notte, da esser divisa ut supra. Et se li animali receveranno danno dal patron del luoco dannificato, esso non sia in alcun modo tenuto a satisfarlo.

Settimo. Che se sarà trovato alcuno, sia chi esser si voglia, di giorno, tagliar, cavar, romper, sbrazzar, overo segar arbori di qualunque sorte nelli giardini et horti, overo nelle possessioni d’alcuno, oltra l’obligo di riffar il danno s’intenda, ipso iure, per ogni piede di arbore fruttifero o da vide, caduto nella pena di lire dieci di giorno et del doppio di notte, da esser applicate et divise come è predetto. Se veramente seranno arbori d’altra sorte, incorra nella mittà della pena predetta, et non havendo il modo di pagare sia bandito da quella giurisdittione per anno uno; et essendo preso sia frustato et ritorni al bando. Et hoc toties quoties. Et ritrovandosi qualchuno incorrer più d’una volta in tal errore, sia in facultà del giudice darli pena di bando o altra maggiore ex arbitrio.

Ottavo. Che se alcuno serà trovato robbar in campi d’altri manipoli, over tagliar et cavar in ogni minima quantità qualunque sorte di biade, legumi o altre specie, overo frutti et herbaggi negli horti e giardini, oltra la emenda del danno, se serà di giorno incorra nella pena di lire 10 et di notte sia dupplicata la pena et si divida come di sopra. Et in caso d’importanza sia bandito con pena ut supra.

Nono. Che ritrovandosi alcuna persona per strada et campi portar o condur delli pronominati frutti contenuti nelli capitoli di sopra, cioè uve, biade, legumi, fieno et altre robbe, overo essendoli trovate in casa, non mostrando giustificatamente di haverle tolte sul suo, overo sun quel d’altri con licentia del patrone, possano dette cose esserli tolte et siano di colui che haverà trovato il delinquente et sia emendato il danno et paghi le pene, come è stà detto, dovendo sempre il giudice dar maggior castigo a quelli che haranno fatto danno nelli giardini et luochi serati con chiusure di muro o siepi, che a quelli che faranno in luochi aperti, et maggior di notte che di girono.

Decimo. Che li giusdicenti siano obligati mandar li suoi ministri et ufficiali a cercar nelle case suspette quando saranno ricercati da coloro i quali haranno ricevuto il danno.

Undicesimo. Che se seranno più compagni a far li soprascritti danni et rubbamenti et che uno accusi l’altro, esso ne vada assolto et guadagni la pena della condanna pecuniaria, la quale è applicata al denuntiante come di sopra.

Dodicesimo. Che se alcuno si trovasse tanto scelerato et empio che per calumniar un altro mettesse o facesse metter in casa alcuna delle cose et frutti predetti, per voler convenzer colui di furto, iustificata che serà la calumnia al iudice competente, quel tale sia tenuto perpetuamente infame et sia severamente punito et che la pena non possa esser manco del doppio di quanto cercava far incorrer il calumniato.

Tredicesimo. Che per li presenti capitoli et ordini non s’intenda in alcun modo derogato alle altre maggior pene in quelli casi nei quali se troverà provisto per leggi del Serenissimo Dominio o per le Constitutioni della Patria o per leggi municipali et statuto di qualche loco in Patria.

Hieronimus Aloyseus coadiutor cancellariae Utini exemplum capitulorum suprascriptorum ex libro magnifici Parlamenti congregati sub die 23 julii 1569 extraxit et sigillavit in fidem.

1569 alli sette di settembre

Che rispondi alli presenti capitoli il luogotenente della Patria di Friul…

(filza 323)