2.25 Il Parlamento della Patria

Il Parlamento de la fidelissima Patria, Serenissimo Prencipe et Illustrissima Signoria, per rimediar ad una grande corruttela introdotta da huomini litigiosi, per la quale, volendo con ludibrio et scherno de la giustitia moltiplicar in liti, si sforzano impedire le debite et giuste essecutioni, con contradittorie et inhibitioni, ha fatto alcuni ordeni molto giovevoli et necessari per levar via un tanto abuso.

I quali, riverentemente, li suoi oratore et nontio, appresentano a Vostra Sublimità, supplicandola humilmente che per maggior fermezza di quelli si degni con l’autorità de l’eccelentissimo Senato approvarli et confermarli a beneficio della Patria.

La quale, in sua buona gratia, si raccommanda.

1567 27 di maggio

Che sopra la supplicatione sopradetta et ordini presi nel magnifico Parlamento di Udene a 20 d’aprile prossimo passato, presentati per l’oratore et noncio della Patria, rispondi il magnifico luogotenente di Udene et tolte le necessarie istrutioni sopra di essi et servato quanto si deve dica l’opinion sua con iuramento et sottoscrittione di mano propria secondo la forma delle lezi….

[seguono gli Ordini del Parlamento]

Si vede chiaramente che dall’abuso et corruptella intrdodutta in questa Patria di levar contraditione a proclammi, editti, mandati, essecutioni et altri legittimi atti, ne seguono infiniti inconvenienti, danni et preiuditii, poiché per quello si vedano multiplicar li litigi, impedir l’essecutioni legittime, ritardar le mercede di poveri, l’affitti dei patroni, li crediti di mercadanti et finalmente per quelle insieme schernirsi le raggioni delle parti et l’auttorità dei giudici.

Però, essendo necessario proveder a tanto disordene, l’andarà parte che per auttorità di questo magnifico Parlamento siano approbati i sequenti capitoli et ordeni et che sii supplicata la confirmatione d’essi all’illustrissimo Dominio.

Primo: non possano li sudditi dei giusdicenti di questa Patria per via di contraditoria gravarsi di proclammi criminali fatti d’essi giusdicenti, ma sentendosi gravati debbano appellarsi.

Dei proclamati veramente et mandati civili ex officio fatti, sentendo che per quelli li sii fatto alcun pregiuditio, debbano gravarsi in giuditio. Et in l’uno et l’altro caso non si possa contradire, anzi contradicendosi, le contraditorie siano et s’intendino ipso iure nulle et sì come fatte non fussero.

Secondo: il termene delle contraditorie, quali nell’avenire si faranno a pegnore, sequestri, commeadi, essecutioni eccessive et altri simili atti da tutti li nodari della Patria, in giorni non feriadi, debba esser posto di qua del Taiamento il terzo dì et de là il sesto dì dopo la presentatione delle contraditorie.

Et se maggior dilatione di tempo in esse sarà posta contra la sopradetta forma, ditte contraditorie s’intendino ipso iure nulle.

Potendo nondimeno il contradicente esser cittato inanzi il termene sudetto, a beneplacito dell’attore. In giorni veramente feriati il termene di comparere in iuditio debba esser il primo dì giuridico doppo le ferie.

Rimanendo l’attore in piena libertà di poter cittar il contradicente, anco inanzi, hauta però licentia dal giudice, aggiongendo che se le contraditorie non saranno presentate tre dì doppo che le saranno fatte, che siano ipso iure nulle, cioè de qua del Tagliamento, et di là per giorni sei.

Terzo: doppo che in contraditorio iuditio sarà stà revocata una contraditoria o doi in contumatia, non si possa più contradire et contradicendosi, le contraditorie s’intendino ipso iure nulle e l’essecution proceda sì come fatte non fussero.

Quarto: Se da alcuno nell’avenire sarà contraditto a pegnore, sequestri, commeadi, incanti o simili atti, senza fondamento di raggione, debba il giudice cognitore di quelle condannar il contradicente in lire 2 de picoli e la mittà della pena sia applicata all’hospitale degli espositi della magnifica città de Udene; l’altra mittà all’essator del magnifico Parlamento della Patria, che sarà pro tempore, qual habbia il carico di scoder essa pena et non possi ritenir la sua mittà se prima non haverà data l’altra mittà ad esso hospitale.

Dechiarando che quello s’intenda haver contradetto senza fondamento di raggione, il qual sarrà condannato nelle spese.

Quinto: Che li nodari et cancellieri de tutta la Patria siano tenuti sotto pena de ducati X ogni anno dar in notta alli esatori d’esso magnifico Parlamento, quali saranno pro tempore tutti coloro le cui contraditorie saranno revocate con le spese, altrimente ipso iure cadano alla sudetta pena da esser applicada ut supra.

Et praemissa omnia, locum habeanti in futurum.

Exemplum capitolorum suprascriptorum sumptum ex actis magnifici Parlamenti Patriae congregati sub die 20 aprilis 1567…

(filza 321)