2.113 La legittimazione

Serenissimo Prencipe, Illustrissima Signoria

Per la morte di D. Annibale Cusano, feudatario di Vostra Serenità, succediamo noi Leonardo, Girolamo et Ridolfo, suoi figlioli legittimi et naturali, nei feudi giuridittionali infrascritti a detto quondam nostro padre spettanti.

Cioè nella portion del castello di Cusano, posto nella Patria del Friuli, havendone parte in questo feudo anco D. Giovan Paolo Cusano, nostro zio, con le ville a detto castello soggette, cioè la villa di Cusano, Villafranza, Villa di Sil et villa di Piscincana, con li borghi al castello adherenti, con tutto il mero et misto imperio et cadauna giuridittion temporale, et con molte possessioni, beni, edifici, case, prati, selve, boschi, acque, pescagioni et cacciagioni et altri emolumenti, come appare dalle antiche et moderne investiture et particolarmente dall’investitura 1561 14 luglio, tolta per nome del detto quondam nostro padre et del quondam D. Curtio nostro zio, allhora pupilli, dall’illustrissimo signor luogotenente della Patria, per la morte del quondam D. Leonardo suo padre et del quondam D. Francesco suo zio. Et dall’investitura 1588 13 maggio, tolta pur dall’illustrissimo signor luogotenente per detto quondam nostro padre et per il sopradetto D. Giovan Paolo, suo cugino, per la morte di Domini Albertino, Rizzardo et Jseppo, loro agnati.

Per occasione della qual investitura 1588, dopo lunghe et perpetue liti passate tra li detti domini Giovan Paolo et Annibale, da una parte, et le signore heredi delli sopradetti domini Albertino, Rizzardo et Jseppo, dall’altra, in proposito dei beni a detto feudo sottoposti, ha piacciuto a Dio, in quel tempo che si trattava l’accordo, di chiamar a sè detto nostro padre.

Onde, a noi suoi figliuoli, insieme con D. Giovan Paolo sopradetto, intervenendoci li curatori di due di noi minori, ha toccato concluder detto accordo sotto li 12 febraro 1603, il quale riverentemente presentiamo a Vostra Serenità.

Succediamo anco, per la morte del detto nostro padre, nel feudo giuridittionale del castello di Gronombergo, sotto Cividal di Friuli, del quale si ricevevano l’investiture dal clarissimo signor proveditor di Cividale, come per l’investiture 1570 20 genaro et 1588 13 maggio, con tutta la sua giuridittione et con la portione a detto nostro padre spettante della giuridittion delle ville di Cosiza, Cisgna, Dolegna et Cerniza, sottoposte a detto castello, con la parte dei beni et masi in dette ville essistenti et del maso in villa di Montefoschia, territorio di Cividale, et d’un terreno in Pruiessimo, come per detto accordo 1603 12 febraro, nel qual feudo anco detto D. Giovan Paolo n’ha parte.

Onde, per debita et riverente esecutione della parte dell’eccelentissimo Senato 1586 13 decembre, ricorriamo ai piedi di Vostra Serenità, humilmente supplicandola che, concedendoci venia contra il passar del tempo, causato dall’absentia di me Leonardo et dalla minorità di noi Girolamo et Ridolfo, degni benignamente investirci, per ragion di retto et legal feudo, delli sopradetti feudi giuridittionali et beni a loro spettanti, pervenuti nel detto quondam nostro padre et successivamente in noi suoi figlioli et heredi, tanto per la morte del quondam D. Leonardo, suo padre, et del quondam D. Francesco, suo zio, quanto delli quondam Domini Albertin, Rizzardo et Jseppo, suoi agnati, et del quondam D. Curtio, suo fratello et nostro zio, giusta la forma delle antiche investiture.

Offerendoci prestar il dovuto giuramento di fedeltà et far tutte quelle cose alle quali, per la natura delli feudi et per le leggi, siamo tenuti.

Et quanto alla specificatione dei beni posti in dette giuridittioni, non ne sapendo, nè potendo saper noi più di quello che appare dalle note essistenti nell’ufficio illustrissimo sopra i feudi, date in tempo di vita del detto quondam nostro padre, in essecutione della parte sopradetta 1586, a quelle in tutto ci riportiamo.

Sì come, quanto ai beni rilasciati per l’accordo sopradetto a D. Giovan Paolo et a noi, altre volte posseduti per li quondam Domini Albertino, Rizzardo et Jseppo sopradetti, presentiamo in loco di specificatione l’accordo sopradetto 1603 12 febraro. Gratie, ecc.

1604 adì 18 zugno

Che alla sopradetta supplicatione risponda il luogotenente della Patria del Friuli et ben informato delle cose in essa contenute, visto, considerato et servato quanto si deve et visto anco l’accordo tra esse parti fatto, dica la loro opinione, con giuramento et sottoscrittione di man propria, secondo la forma delle leggi, facendo far nota sopra la risposta del luoco et nome delli supplicanti, con una sopracoperta sigillata, con la mansion direttiva a Sua Serenità, rimandando il tutto per cavallaro o altra persona publica. L’istesso faccino il proveditor di Cividal di Friul et li Proveditori sopra li feudi. Et furono

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Consiglieri: d. Piero da Ponte, d. Sabastian Nani, d. Alessandro Zorzi, d. Nicolò Donado, d. Francesco Bernardo.

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