2.11 Consuetudine e legge

Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria

Sono oltra anni 300 et più che il povero commun di Marzana, territorio veronese, gode et giustamente possiede una fontana con alcuni campi et affitti, acquistata per li huomini di detto commun et per essi possessa già tanto tempo, che non è memoria d’huomo in contrario.

L’uso della qual fontana si ha costumato sempre divider sopra l’estimo, così delli beni come delle teste habitanti in esso commun.

Et perché, da certo tempo in qua, è introdotto che alcuni, doppo che gli è stata assignata quella portione di acqua di detta fontana, che gli può giustamente aspettare, quella vendeno ad altri forestieri non estimati con detto commune et tal venditioni fanno per due, tre et più anni, tal che doppo partiti, sì come partono, esso commune conviene entrar in spese de lite con quelli che hanno comprato, quali sono per il più citadini et persone potenti, che vengono immediate su minacie et bravarie, tal che non vi è alcuno che vogli pigliar la diffesa di detto povero commun et perciò viene egli ogni giorno più ad esser privato ingiustamente di detta acqua,

Perciò, convocato il consiglio di esso commune, fu proposta et presa parte che de cetero non potessero partecipar dell’uso et utile di detta acqua et fitti se non quelli li quali fossero stati anni 10 continui in esso commune et havessero sustenute le fattioni con esso, né potessero ad alcuno vender le portioni a loro spetanti di detta acqua, fuori che alli propri huomini di detto comune.

Et a ciò essa parte habbia la debbita sua esequtione ha voluto detto commune inviar noi nontii et agenti suoi ai piedi de Vostra Sublimità per supplicarla riverentemente, sì come la supplicamo, la vogli esser contenta di confirmar con la suprema sua autorità la parte predetta, con dechiaratione che non ritrovando, quelli che vorano vender la loro portione, homini del commune che la vogli comprare, allhora sia detto commune obligato a comprarla per quel tanto che si è costumato vender per il passato, a fin che ad alcuno non rimanghi gravame, et come meglio parerà alla molta prudentia della Sublimità Vostra.

In bona gratia della qual riverentemente ni raccomandiamo.

1564 adì 16 mazo

Che alla sopradetta supplicatione rispondi il capitanio di Verona…

(filza 318)