2.38 I distrettuali di Conegliano

Serenissimo Principe,

Li poveri distrituali de Coneglian, agravati di molte gravezze, quale tutti volentieri et allegramente suportano per benefficio di Vostra Sublimità, oltra quello che in tutti gli altri luochi di questo Serenissimo Dominio si osserva, vengono ancho agravati di una fattione pura reale debita alla civillità et non a miserabili contadini, qual è che habbino a proveder de cavalli a spese di essi poveri distrituali per uso de cavallari publici.

Al qual carico, se ben, da certo tempo in qua, quelli che hanno hauto il governo di essa podestaria hano con lusinghe o altrimente, lasciato sottoporsi senza reclamare, è stato perché la gravezza è sempre stata da pocha consideratione, perché rarissime volte occoreva doversi far spesa per tal conto.

Ma vedendosi hora di quanta importanza et interesse sia detto carico a detti miserabili, rispetto che per occasione della presente guerra detti cavallari spessissimo correno le poste per servitio publico, di maniera che la spesa è multiplicata a cinquantene de ducati et sempre più si augumenta.

Et havendo noi sinici di essa povera podestaria ricercato quella spettabile comunità a voler assumer lei questo carico proprio suo, per esser fattion reale et come tale sustenute dalle altre comunità, come per fede appare; et ricusandolo siamo perciò stati sforciati di comparer, sì come riverentemente facemo, ai piedi di Vostra Sublimità supplicandola a non voler permetter che detti devotissimi et fidelissimi suoi suditi siano agravati de peso tale, debito alla civillata et non a loro, comettendo al clarissimo potestà et capitano di detto locho et suoi successori debbino sulevare essi miserabili da tal carico, facendo che quello sii sustenuto da chi deve, sì come vien osservato nelli altri lochi et è giusto.

Oltra di ciò supplichiamo con ogni debita sumissione Vostra Sublimità vogli levare un notabilissimo abuso introduto novamente a malefficio di detti suoi fidelissimi districtuali, qual è che essendo essi querellati de danno datto et ancho sententiati, dovendosi publicar le sententie in rengo in tempo di mercato, par che in termine de giorni 15 li condenati venghino a satisfar iusta il solito dette sententie, non si publicano altramente et passati li giorni 15 doppo segnate, vengono li miserabili impegnati et astretti a pagar raspa il quarto pui et altre pene oltra il capitale, cioè la condana, cosa che è di estrema ruvina a tutta essa povera podestaria et de benefficio solo de ministri.

Perciò si supplica a degnarsi di proveder a un tanto desordine, cometendo che circa ciò siano exequiti et observati la consuetudine et ordeni in tal materia.

Humilmente in bona gratia sua racomandandose

1571 alli 25 di gennaro

Che rispondi alla presente supplicatione il podestà et capitano di Conegian presente o successor suo et tolte le debite informationi, considerato et servato quanto si deve, dicano il parer suo con giuramento et sottoscrittione di man propria, secondo la forma delle leggi et fuit:

— 2 — 2

— 0 — 0

— 0 — 2

…………

Alli 26 ditto

Fu di novo posto quanto è sopra et fuit:

–/– 4

—– 0

—– 1

………..

(filza 325)