4.3.3.1. Ambiguità delle testimonianze

Le testimonianze escusse su richiesta di Euriemma vennero ovviamente sezionate dagli avvocati della parte avversaria. Trattandosi di un processo civile, infatti, il giudice o il cancelliere dovevano attenersi strettamente ai capitoli (punti) presentati dalle parti e il loro margine di azione per rilevare contraddizioni o per accertare la veridicità di quanto deposto era strettissimo . Gli avvocati della parte avversaria potevano però mettere in rilievo la scarsa attendibilità di un teste, oppure sottolineare l’incongruenza di certe affermazioni. Nell’archivio Caldogno sono conservati alcuni regesti delle opposizioni formulate dagli avvocati di Ludovica Ghellini nel 1609-10 e le repliche (ressolutioni) degli avvocati di Euriemma. E’ interessante esaminarle poiché definiscono entrambe in maniera più precisa i termini del conflitto. Inoltre si possono cogliere alcune dimensioni culturali della testimonianza processuale, così come si svolgeva nell’ambito del contraddittorio civile.

1) Battista Bottaro. Oppositioni:

Scarafon, remosso dal suo officio per manzaria; item l’Aquani allhora non era mansionario; item che vi fossero molti testimoni; item che fusse di notte e non di giorno.

Ressolutioni:

Scarafon posteriormente, non fu manzaria; l’Aquani praticava in Domo e poi fu mansionario; il conte Iseppo dice che non vide altri, ma però appar che vi era detto Battista, il Calza et altri; intende il giorno per tutte le hore 24.

2) Alvise Loscho. Oppositioni:

Il prete Megiara 1577 era morto e però non poté essere presente, nemeno haverli dato cosa alcuna.

Ressolutione:

In questo essendo vechio e deponendo de cosa de più de anni 30 bisogna creder che habbi equivocato d’un nome all’altro. Ma che però sia vero il suo deto nella sostanza del fatto.

3) Il conte Iseppo Porto. Oppositioni:

Primo: che si trovasse lui a casa del signor Pietro, nel che par che contrarii al detto de Giacomo de Zane Bassanese; item che vi si trovasse il prete Aquani, non dicendo che fossero andati insieme, come dice il Bassanese; item che non vi fossero presenti al sponsalitio altri che lui et prete Aquani, nel che è contrario a Battista Bottaro che dice che ve n’erano molti; item che il prete Aquani non faceva la residentia nel domo; item che nel fine habbi invocato Dio per testimonio, sì come si dice haver fatto nella causa per l’anteo.

Ressolutioni:

Primo: non contraria perché conciliandosi sno concordi, dicendo l’uno che il conte Iseppo vi andò et l’altro che vi si ritrovò e perciò bisognava che vi fosse andato. Secondo: non fu interogato s’andasse insieme col prete o no, che potria esser anco che non se lo havesse ricordato. Terzo: dice che non vi furono altri che vedesse e perciò non esclude assolutamente l’altre persone e basta consti che ve ne sian state. Quarto: non faceva residenza formale, ma come prete vi praticava come fano molti. Quinto: se questo chiamano peccato non si sa che giuditio far del resto.

4) Battista Battagiola. Oppositioni:

Primo che il prete Aquani habbi detto che sia statto presente et non altrimente che habbi fatto le parole del sponsalitio. Item quel non vi posso dir altro.

Ressolutioni:

Primo: il testimonio referisse quello che ha inteso. Secondo: non può dir altro perché non sa che altro dire.

5) Antonio Maria Dalle Hore.

[l’opposizone non è indicata, ma si riferisce chiaramente al fatto che il teste aveva esplicitato il rapporto di parentela esistente tra Trivulzia Brazzoduro e Pietro saraceno]

Ressolution per la parentela: questo è un suo giuditio senza raggione. Et che è cosa che non pertiene al testificato di che si tratta, havendo a depor per sensum corporis et non de giuditio extra capitulum.

6) Signora Aurela Reame. Oppositioni:

Suo marito era morto l’anno 1576 e però non poté essere presente al sposalitio, né haver detto le cose deposte.

Ressolutione:

La oposition è vera, ma bisogna per necessità che l’habbi inteso d’altre persone e in lei questo error è successo per vecchiezza overo oblivion, come cosa de tanti anni.

7) Aquilina Gasparina. Oppositioni:

(La testimone aveva affermato: ‘nel tempo della morte della signora Trivultia io habitava in questa casa’). Che sia alieno dalla verità che l’anno 1577 lei testimonia non habitava nella casa sudetta perché stavano alla Pozza. Item che il fratello non fosse mansionario l’anno 1577.

ressolutioni:

Può esser che habitassero alla Pozza e anco fori della porta come in loco deposto. Lei non dice che suo fratello del 1577 fosse mansionario, ma sì bene che fu mansionario.

8) Signor Lunardo Gasparini. Oppositioni:

Che 1577 habitasse alla Pozza e non fuori la porta de Monte [a Vicenza] fondando l’oppositione con l’acquisti de detto reverendo et con altre scritture della sanità.

Ressolutione:

Dice che li pare che habitasse in quella casa. Item si aplichi qui quanto è statto risolto per la signora sua moglie, oltre che tal oppositione non è d’alcun rilievo.

9) Giacomo Bassanese. Oppositione:

Che sia singolare e contrario al conte Iseppo.

Ressolutione:

E’  statto reconciliato di sopra, nel detto del conte Iseppo.