4.2 Euriemma e il lignaggio Saraceno (1612-1615)

Si è qui inserito il seguente documento perchè si tratta in realtà di un vero e proprio riassunto della causa che oppose, su diversi fronti, Euriemma Saraceno e i suoi parenti (zia Ludovica in testa). Anche se la scrittura rappresenta ovviamente la prospettiva di Euriemma (e del marito Scipione Caldogno), essa comunque ci dà una sorta di cronologia degli eventi giudiziari. I punti successivi riprenderanno, in maniera più o meno estesa, quanto riassunto qui di seguito.

Scrittura presentata dagli avvocati di Euriemma Saraceno

L’anno 1603, del mese di dicembre, morse il signor Pietro fu del signor Biasio Saraxino [Saraceno], la qual morte successe nel loco d’Alfinale, dove esso habitava, lasciata la signora Euriema unica sua figliola legittima et naturale et della quondam signora Trivultia Brazodura sua moglie [1] .

Al tempo di tal morte s’attrovava in detto loco la signora Ludovica Ghellina, sorella del detto signor Pietro, la quale per l’infirmità dell’istesso s’era conferita in detto loco.

Et l’eccelentissimo signor Quintio Saraxino et consorti, a tal tempo, si conferirono ancor essi con parenti accompagnati in detto loco d’Alfinale: li quali, se bene sotto pretesto di condoglienza, tuttavia hebbero et si presero la commodità et il modo di levar et haver le scritture che teniva il quondam signor Pietro in detto loco, secondo il loro commodo et sodisfatione, havendone intelligenza con la sudetta signora Ludovica. Il che fu ad essi facile per esser restata la signora Euriema sola, opressa dal travaglio della morte del padre et fra li sudetti, se bene ad essa parenti, ma però tanto interessati per le loro pretendenze.

Nè contenti di questo, procurorno che la signora Ludovica conducesse seco a Vicenza et in casa sua la detta signora Euriema, havendo essi disegnatto sopra di lei acciò restasse congionta in matrimonio con alcuno d’essi.

Fu la signora Euriema condotta a Vicenza dalla signora Ludovica et in casa sua, giusto il tratatto sudetto, dove fu così osservata et custodita, che non hebbe mai una minima libertà di poter parlare ad alcuno, senza la presenza dell’istessa signora Ludovica o di chi lei voleva, per l’intelligenza che passava con li signori Saraxini, li quali in questo, mentre procurorno il matrimonio di lei con alcuno di essi, il qual però non li successe.

In questo tempo il signor conte Iseppo Porto, stretto parente d’essa signora Euriema, procurò et fece che lei fosse posta come unica figlia legittima et naturale del quondam signor Pietro suo padre, all’atual possesso delli beni et dell’eredità che teniva et possedeva l’istesso, spendendo del suo, et otene anco lettere dalli illustrissimi signori Auditori che fosse conservata all’istesso possesso.

Nel medesmo tempo la signora Ludovica sudetta, qual era beneficiata dal testamento del signor Biasio suo padre d’usufruto della sua eredità, in caso che li figli d’esso maschi mancassero senza discendenza masculina, per la morte del signor Pietro senza maschi, pretese et ottene possesso di tal usufruto del testamento del detto signor Biasio suo padre, né altro potendo pretender giustamente, così si quetò, sperando et lei et li signori Saraxini sudetti che stetero tra tanto quieti [2] , haver la signora Euriema a loro commandi.

Né havendo essi potuto ottenir quanto volevano da essa signora Euriema, la quale del mese di marzo 1604, constituita in libertà, contrasse il matrimonio suo con il signor Scipione Caldogno.

La signora Ludovica, persuasa da signori Saraxini, sotto di 18 marzo, s’immaginò di voler travagliar la signora Euriema sua nepote, tenuta da lei in casa per li fini sudetti, non solum nella robba, ma anco nelli suoi natali. Et così fecce atto di comparitione nel quale accetò l’eredità del signor Pietro suo fratello, come di lei erede, tratando la signora Euriema non da figliola legittima com’era et è statta conosciuta, ma da naturale et appellando il possesso, a lei signora Euriema legitimamente datto, alli clarissimi Auditori, per trarla di possesso se fosse statto possibile [3] . Il che però non li successe.

Sotto dì 3 aprile levò mandato al foro episcopale contro la signora Euriema, iniqua et ingiustamente travagliandola nelli suoi natali, con formatione di processo a l’uno et l’altro foro, con gravi e travagliosi dispendi, et qui et nell’inclita città di Venetia [4] .

Nel medesmo tempo, e così del mese di maggio, vedendo li signori Saraxini non haver potuto haver secondo il loro disegno et volere la detta signora Euriema, ancor essi proposero due actioni et dimande contro l’istessa per le pronuncie a legge, de due testamenti, l’uno del quondam signor Biasio il vecchio Saraxino 1502, d’un maggior natto, qual lui instituì, et l’altro del signor Biasio il giovine 1562 [5] ; et ottenute le pronuncie di quelli [6] , l’istesso anno 1604 del mese d’agosto, levorono due tenute [7] , con le quali ingordamente procedendo, et nell’una et nell’altra d’esse, apresero tutti li beni possessi per la signora Euriema et altri, dilatando le […] per maggiormente travalgiarla, oltre il travaglio più grave che li veniva fatto et datto, se ben iniustamente, dalla signora Ludovica, continuando pure, et lei et essi, nell’istesso tempo, con intelligenza a danni et travagli della detta signora, et nella robba et nelli natali d’essa.

Il giudicio et ingiustissima litte della signora Ludovica vene agitatto per lei et sotto suo nome in Vicenza et in Venetia al foro ecclesiastico, dove essa signora Ludovica, in quello che si tratava come nelli processi, restò sucombente. Non restò però di travagliar sempre la signora Euriema sin all’anno 1610, nel qual tempo conosciuto il suo errore, seguì a favor della signora Euriema laudo nell’eccelentissimo Consiglio di Quaranta. Havendosi lei signora Ludovica contentata prima d’estinguer e volontariamente renonciar all’ingiustissimo tentativo, contro ogni ragione per lei proposto al foro ecclesiastico et haver solamente quell’usufruto che li era debbito per il testamento paterno et la legitima nelli beni del signor Lunardo suo fratello defonto senza descendenti et senza testamento. Cose che mai li furno messe [8] dalla signora Euriema in dificoltà [9] .

Sopito per la signora Euriema ogni travaglio e litte promosali come di sopra ingiustamente dalla signora Ludovica et da chi la consigliò et instigò a così far, è restatto il travaglio della litte contro lei delli signori Saraxini, il quale come dalli processi appare continuò sino all’anno 1607 con essi per l’uno e per l’altro delli sudetti testamenti et tenute.

Et dall’anno 1607 sin al 1611 in Vicenza restorno detti giudicii pendenti; et questo perché si ridusse la contesa fra le parti all’officio de signori alli beni inculti, per la descondicionation pretesa dalla signora Euriema et contraditione de signori Saraxini, il qual giudicio durò com’è premesso sin all’anno 1612, nel qual tempo seguì quanto nel processo appare [10] . Et li signori Saraxini confidati nel loro valore et avantagiatti per usurpation di scritture et per altri rispeti, pretendeno et vogliono interpretar l’essecutione di quanto è seguito secondo li loro sentimenti, se bene ingiustamente et per maggiormente travagliar. Il che però mediante la bona giustitia non li è successo et non doveva, né potrà succeder.

Né contenti di quanto sopra, l’eccelentissimo signor Quintio, per aggionger travaglio a travaglio, et se bene haveva all’imprencipio [11] il testamento del signor Pietro il vecchio 1519, per il quale quando havessero havuto raggione l’haveriano usata et prencipiata col rimanente et sotto il nome del quondam signor Paolo Emilio loro maggior natto [12] , come lo lasciorno da parte, certi e sicuri che per quello non li poteva risultar alcun beneficio, s’è voluto compiacer, anno 1612, di proponer asserta indebita actione di maggioratto dell’istesso, con vana dimanda de beni, come nel processo [13] . Né contento di ciò, passando li giusti termini, ha cercato anco d’inserir altri beni, nelli quali non ha, né può haver, né lui, né li signori consorti, alcuna benché minima giusta pretentione o actione, facendo il tutto per aportar confusione, con travaglio, spesa e rovina della signora Euriema et signor Scipion suo marito, confidandosi et nella sufficienza sua, nell’avantaggio d’eccelentissimi advocati, che a lui servono senza spesa, et quello che più importa, nelle scritture per esso et singori consorti asportate et levate alla signora Euriema, come chiaro consta in processo, delle quali s’è servito e si servono secondo li loro gusti et commodi, havendo privata la povera signora Euriema destituta et ridota nella potestà et dominio nel modo sopra narratto et nella quale et sua robba havevano disegnatto, seben quanto a lei et nella robba sua, non li è potuto riuscir, secondo il loro disegno.

La causa et cause d’essi signori Saraxini con la deta signora Euriema si ridusse a doversi decider e terminar dal prudentissimo giuditio del molto et eccelentissimo signor Vicario Guidoni. Al quale, dovendo dar qualche pocca d’informatione del statto e statti delle cause sudette, risolsero li intervenienti della signora Euriema far questa informatione [14] che servisse per allhora così superficialmente per illuminar la giustitia in una multiplicità di processi di quello e quanto si trattava, perché dalle actioni delle renghe che si havessero a far per li eccelentissimi advocati et da altre informationi che seguissero al suo tempo doverà sua signoria molto illustrissima et eccelentissima restar molto più particolarmente et distintamente informata. Sì come parimente haverà per adesso l’istessa a servir a vostra signoria molto illustrissima e eccelentissima per semplice narratione e inteligenza di quanto sia in tal proposito successo e fatto. [15]

Il principio del giudicio delli signori Saraxini fu anno 1604, nel quale proposero due dimande, una per la pronuncia del maggioratto del quondam signor Biasio il vecchio 1502, la quale allhora fu pretesa per il signor Paolo Emilio come maggior natto allhora vivente et poi per la morte di esso si pretende per il signor Quintio, come maggior natto seculare; l’altra fu per la pronuncia del testamento 1562 del signor Biasio giovene, pretesa per tutti li consorti unitamente. Ottenero la pronuncia a loro favore e che come più prossimi fossero chiamatti. In executione di tal prononcie, il mese d’agosto di detto anno 1604 furono levate dalli signori Saraxini le due tenute, una concernente il maggioratto 1502, l’altra il fidecommisso 1652 ad istanza delli sopra chiamati et nominatti [16] .

Con la prima, concernente il maggioratto, fecero aprender se ben iniustamente tutti li beni li quali furono divisi l’anno 1507 tra li signori Pietro et Gierolimo fratelli et figlioli del signor Biasio il vecchio. Et levando di peso li beni […] con li confini descritti o descritte nelle dette divisioni 1507, con tutti li corpi particulari ivi nominatti, suponendo per non inganarsi che tutti li detti beni fossero statti di raggione dell’istesso signor Biasio, tuttoché dalle medesme divisioni chiaro appare che li detti fratelli dividenti dividessero non solum li beni paterni, ma li loro propri et particolari et nell’istessa descritione delle parti e beni si dice aquisti [17] . Hora, da questo cominciò il molto illustrissimo et eccelentissimo signor Vicario a subdorare con qual maniera si procedesse et sii statto processo dalli signori Saraxini contra la povera signora Euriema destituta, et per l’asportamento delle scritture et per altre cause che si considererano.

Con la seconda tenuta che concerne il testamento del quondam signor Biasio 1562, li signori Saraxini apresero tutti li beni descritti nelle divisioni fatte tra li signori Pietro et Lunardo fratelli, figlioli del detto signor Biasio, stipulate 1569, suponendo con la descrition de’ corpi particolari et distintamente levati di peso dalle medesme divisioni che siano di raggione del detto signor Biasio et ingordisimamente procedendo con la medesma tenuta aprendono etiamdio altri beni che mai furono possessi, né di raggione del detto signor Biasio, et in particolare a centenara de campi, imperoché, a modo loro parlando, et per le scritture presentate per essi, pare che detto signor Biasio possedesse in Padoana campi 250, tuttavia per la detta tenuta ne fanno aprender campi cinquecento trenta d’avantagio. Hor vedi la giustitia come procesero.

Regulata la causa et cause con il termine ad opponer, furono fatte dal canto della signora Euriema alcune eccetioni, fra le quali quella del spoglio delle scritture a lei tanto pregiudiciale et altre concernenti l’identità di beni et sono corse scritture con risposte hinc inde come nelli processi B et C. Et sopra le negative hinc hinde sono statti esaminati testimoni per l’una et l’altra parte, come nelli processi signatti.

Item furono presentate scritture hinc inde concernenti non solum dal canto de signori Saraxini l’identità di beni pretesi, quanto anco ad imputatione per essi pretesi per allienattioni fatte, per pegioramenti et altro. Come dal canto della signora Euriema, per l’istessi beni per detracioni et altre sue pretensioni, come de maggioramenti et pagamenti et spese di molta consideratione fatti nelli beni pretesi per campadeghi, bonificationi et altre.

Intorno alli quali beni si deve sapere che sono beni in Vicentina et in Padovana. In Vicentina si pretendono da signori Saraxini:

Case in Vicenza

Case e campi in Alfinale

Case e campi in Noventa

Case e campi in Campiglia

tutte ville del Vicentino.

In Padoana:

Le valli pretese per essi signori Saraxini campi numero 530

Item alcuni affitti

Item certe decime.

Sopra li beni di Padoana, havendo preteso la signora Euriema 1606 descondicionatione conforme alle leggi et havendo li signori Saraxini contradetto e per questo littigato sin all’anno 1612, all’ufficio illustrissimo de Beni inculti, come nel processo A.A. Et essendo seguita la scrittura 24 settembre del detto anno pretese il signor Quintio ingiustissimamente per quella, che la tenuta sua venisse confirmata, facendo suposito falso, contro il quale quanto fosse in errore et ingiustamente pretendesse quello che ha preteso in proposito in scrittura, oltre la risposta fatali nel processo D, la giustitia restò paga nelle actioni che si fecero di così ingiusta pretensione, come ingiustissima quella che nill’istessa dimanda ha cercatto, con la felicità del suo ingegno incalmar, nel pretender li beni, nei quali non può, né lui né li signori consorti haver alcuna giusta raggione, né actione. Il che si farà constar chiaro a suo loco e tempo et che la giustitia sodisfatissima et che veduti certi li cavilli et artificii con quali si processe dal canto di signori Saraxini, li quali in quello che di essi beni in Padoana potesse esser da loro preteso rispeto al maggioratto 1502 per il statto di quelli di pocco per non dirsi di niun valore et per le detracioni et spese fatte e pagamenti, doverano restar ad essi in molto menor quantità di quello che si supongono, come anco in rispeto delli altri asserti fidicommissi et massime di quello del signor Pietro 1519, che fece ancor lui maggioratto, preteso solum 1612, sebene essi signori Saraxini lo havevano molto tempo prima, et così come li altri due, et il quale se li havesse dovuto giovar come non li ha giovatione, lo haveriano preteso et presentatto al tempo delli altri. Ma come è stato predetto, mete a conto al signor Quintio proponer per confonder et per il valore suo et abondanza di scritture et d’avocatti, tuttavia la giustitia con la giusta causa dal canto della signora Euriema, quella protegendo la ha liberata da così ingiusti tentativi, così come ancora la libererà.

Non si conduse con questa informatione ad altri particolari delli istessi beni villici di Padoana, di gran momento, quali si risservarono al tempo delle dispute, come ne anco al rimanente de beni di Vicentina, riservandosi il medesmo. Solum s’accenna la persona di don Paolo, figliolo del signor Biasio vecchio, il quale doveva haver la sua terza parte de beni libera che doveva collar a benefficio de chi doppo lui ha voluto che collino, nonostante che li predetti signori Pietro vecchio et Gierolimo fratello fossero fatte due parte sole et che l’istesso signor Pietro habbi fatto l’asserto suo testamento non doveva come non doverà ostare neanco il testamento del signor Biasio 1562, come fu et serà consideratto.

Et si considererono, secumdum illa tempora, le molte detracioni che per dote e per altri denari esborsatti er pagatti si havevano a far per le donne che venero et uscirno dalla casa Saraxina, etiam per le loro dispositioni, per legitima, trebelianica et per altre molte cause. Come in particolare della signora Chiara Bissara, che fu figlia del quondam Biasio il vecchio, et per molte altre cause che per hora si tralasciano per non confonder, dovendo, com’è premesso, servir la presente per accenar li cappi prencipali, di che si è tratatto e si tratarà più tosto in genere che particolarmente.

Sogiongendosi che non doverano ostar, come non osteran, alla signora Euriema l’imputacioni pretese da signori adversari de peggioramenti di fabriche, vanità e cavillo espresso, come si fecce constar, perché essendo per la vecchiezza et per il sitto destrute et rovinate non si poteva, né si deve pretender dal canto loro, quanto ingiustamente si pretese. Come neanco per li negotii di Leone [18] et d’altri lochi, che per sede et per mercancia, che s’asserisce havesse il quondam signor Biasio giuniore quando morse, perché, come si vede al stretto delli calcoli e conti, si scoprise chi fusse debbitor e creditor et in quale et quanta quantità et chi giustamente poteva pretender.

Ma bensì, dal canto della signora Euriema si doveva, come si doverano, gran quantità de meggioramenti et spese tali e tanti, come dalle sue giustificationi che esorbivano l’ingiuste pretensioni de signori adversari di gran longa.

Alla qual signora Euriema fu mostrato che si doveva oltre li pagamenti fatti per lei et per il signor suo marito, anco li pagamenti fatti per il signor suo padre et patruo in molte cose neccesarie et utilli et massime nelli campadeghi et spese d’altra qualità dependenti dalli medesmi campadeghi et retratti in grossa quantità.

Et tanto maggiormente che l’istesso signor Pietro suo padre, per far tal spese e pagamenti et per ridur li beni che si vendono hora contenciosi et per pagar dote, ha venduto et allienatto tutta la robba di raggion della signora Trivulcia Brazoduro sua moglie et madre della signora Euriema, impiegando il denaro in tal cause, come ne fano fede li publici instrumenti. Et fu robba che eccede la summa de ducati quindecimille, il che tanto maggiormente doverà eccitar et astringer la bona giustitia del molto illustrissimo et eccelentissimo signor Vicario a dover constituir a detta signora Euriema una grossissima dote, etiam nelli beni che fossero conosciuti condicionati, inherendo anco alla dispositione delli istessi testatori et alla qualità et conditione del suo matrimonio, come in questo proposito è statto capitolato et giustificatto et fu dimostrato chiaro nel tratar della causa pienamente et fondatamente.

Ma per li signori Saracini [19] adversari, con le loro confusioni et machinationi e con sue ingorde et ingiuste pretensioni, non mostrorono cosa alcuna sussitente con verità e realtà; fu dal canto delal signora Euriema e del signor Scipion Caldogno suo marito giustamente preteso e fatta instanza di dover esser licentiati e asolti dalle ingiuste dimande et pretensioni d’essi signori Saraceni.

Sopra di questo, doppo tante lunghe alegationi d’eccelentissimi avocati et a voce et in scrittura, l’eccelentissimo signor Vicario Guidoni si risolse per termine di vera giustitia licentiar la signora Euriema ab observatur iuditii, con la sententia publicata anno 1615, 6 del mese di aprile. Havendo prima li signori Saraceni adversari avedutesi dal trattar della causa che altro per giustitia non si poteva, né doveva fare, con così cavilose vie di procieder, come dal processo appare, ingiustamente atentato di di levar la causa dal giuditio d’esso eccelentissimo signor Vicario e dimandar alla Serenissima Signoria delegatione ingiusta di giudici. Il che però non le riuscì, anzi tutto all’incontrario, sebene con tanto dispendio e travaglio d’essa signora Euriema.

Né contenti essi signori Saraceni di questo, doppo la publicatione della sententia dell’eccelentissimo Guidoni sudetto, in loco di apellarla, overo di regularsi con nova petitione, confidati nelli favori et brogli et nelle loro dipendenze, tentorono da novo alla Serenissima Signoria nova delegatione di giudice, volendo levar la causa del caso della signora Euriema, che fu sempre pronta, dalle mani del suo giudice naturale.

La Serenissima Signoria, udite le raggioni d’essa signora Euriema, sebene inferiore alli brogli e favori che havevano li adversari, di largo giudicio licentiò da novo essa signora, la quale però resta per le spese così grosse e per gli travagli di tanta importanza afflita e angustiata che Dio perdoni a chi ne è causa.

Hora li signori Saeaceni adversari, con tal qual loro asserta dimanda hano preteso e pretendono il medesimo che pretesero nel giuditio avanti l’eccelentissimo Guidoni vicario e giudice precessore, non havendo portata pur una raggione, né una scrittura, né altra regolatione, oltre quello che havevano di prima.

Dal che, per termine necessario di vera giustitia, che per vostra signoria illustrissima et eccelentissima sia liberata, licentiata e assolta e li signori adversari nelle spese condenati. E come dalle allegationi et attioni che si farano resterà essa pienamente illuminata.


[1] Nonostante si sia cercato di rispettare quanto più possibile il testo del documento, si è però ritenuto opportuno di modificare alcuni termini che altrimenti sarebbero risultati incomprensibili o comunque di difficile lettura. Come ad esempio, nel passo appena trascritto il termine riportato nel documento suscesse è stato trascritto nel più comprensibile successe.

[2] Rimanendo nel frattempo tranquilli,

[3] Non accontentandosi del semplice usufrutto, la zia di Euriemma comparve nel competente tribunale, pretendendo la sua quota di eredità dei beni paterni, adducendo il fatto che la nipote non era figlia legittima.

[4] Avvalendosi della presunzione di illegittimità di Euriemma, la causa si prospetta dunque, almeno in questa fase iniziale, di mixti fori: essa sarebbe cioè proseguita sia nei tribunali secolari che in quelli ecclesiastici.

[5] I Saraceno rivendicano dunque l’esistenza di ben due maggiorati : l’uno del 1502 e l’altro del 1562, con i quali i beni allora esistenti ed appartenenti ai testatori che li avevano previsti, non avrebbero mai potuto essere alienati dai successivi eredi. Come avremo occasione di esaminare i due Biagio Saraceno avevano previsto con il loro rispettivo testamento l’istituzione di un fedecommesso, tramite cui gli eredi non avrebbero potuto alienare i beni paterni. Inoltre si prevedeva pure che nell’eventualità in cui il ramo discendente principale non avesse avuto figli maschi, gli stessi beni, sottoposti al fedecommesso, avrebbero dovuto pervenire al maggior nato del ramo collaterale più prossimo. Da qui la denominazione di maggiorato. Il fedecommesso poteva così passare da un colonello (ramo genealogico) all’altro dello stesso lignaggio, ma in virtù della clausola del maggior nato i beni non si sarebbero frammentati (cosa che avrebbe potuto avvenire se, a distanza di alcune generazioni, il patrimonio, pur sottoposto a fedecommesso, avesse fatto riferimento a tutti i membri maschili del colonello beneficiato).

[6] Cioè sentenza favorevole.

[7] Il provvedimento che operava l’immediato sequestro e trasferimento dei beni contesi.

[8] Contestate.

[9] La causa tra la zia ed Euriemma si concluse dunque nel 1610, mentre proseguì ancora per lungo tempo quella che era stata avviata dai parenti appartenenti al lignaggio Saraceno.

[10] La causa era rimasta sospesa nei tribunali vicentini, in quanto, per alcuni aspetti non irrilevanti che dovevano essere chiariti, le due parti si erano rivolte ai Provveditori ai Beni inculti a Venezia.

[11] Sin dall’inizio.

[12] La causa cioè era stata avviata inizialmente dal più anziano dei Saraceno, Paolo Emilio, e poi proseguita, dopo la sua morte, dal giurista Quinto Saraceno.

[13] I Saraceno introducono dunque nel conflitto una terza richiesta di maggiorascato, istituito da Pietro il vecchio (per distinguerlo da Pietro, padre di Euriemma) nel 1519.

[14] Una mano diversa (la stessa che scriverà la parte finale della scrittura) ha sostituito con ‘questa’ la precedente: ‘la presente’, così come ha successivamente modificato taluni avverbi e i tempi dei verbi per collocare il resoconto di tutto ad un periodo successivo. Quasi tutto il testo della scrittura era stato dunque stilato nel corso del 1612. Mentre l’aggiunta e le successive correzioni risalgono quasi certamente al 1615, dopo la pronuncia della sentenza da parte dello stesso vicario.

[15] Quest’ultimo brano fu aggiunto ai margini del documento dalla stessa mano che appose la parte finale della scrittura.

[16] L’avvocato riassume dunque nuovamente le prime fasi della causa.

[17] L’avvocato vuol dire che i testatori che avevano stabilito il maggiorascato e il fedecommesso avrebbero potuto condizionare (cioè imporre il divieto di alienazione) solo sui propri beni e non su quelli acquisiti autonomamente dagli eredi.

[18] Lione.

[19] Inizia da questo capoverso la parte finale della scrittura che venne aggiunta presumibilmente nel 1615 e che rende conto dei successivi esiti del conflitto.

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