10.2.2 Marianna e il consultore in iure Piero Franceschi

Con la crescita dei compiti e delle funzioni svolti dalle istituzioni pubbliche i registri canonici finirono per assumere un rilievo sempre maggiore sul piano sociale e politico, al di fuori della sfera sacramentale e religiosa per cui erano stati inizialmente previsti. L’importanza sul piano più propriamente giuridico dei registri di battesimo, matrimonio e sepoltura è comprovata, già dal ‘700, dal loro frequente utilizzo da parte di famiglie, individui e della stessa pubblica amministrazione per attestare diritti e per avanzare pretese nei diversi settori della vita sociale e politica. Fu dunque inevitabile che le organizzazioni statuali, in misura più o meno intensa a seconda delle situazioni, finissero per ingerirsi in una materia tipicamente ecclesiastica.

Il parere giuridico, steso dall’illustre consultore Piero Franceschi per chiarire alcuni aspetti della questione che gli era stata sottoposta nel 1792 dal massimo organo politico della Repubblica veneta, è significativo della diversa identità ormai assunta dai registri canonici sul finire del ‘700. Un’identità che altrove in Europa faceva ormai preludere gli imminenti cambiamenti e l’esigenza, da parte delle istituzioni secolari, di dotarsi di nuovi strumenti giuridici per controllare alcuni tra i momenti biologici più significativi della vita umana. Ma in uno stato come la Repubblica veneta, più legata alla tradizione e mossa dalla costante attenzione a non incrinare gli equilibri sociali esistenti, i cambiamenti non potevano manifestarsi se non nella direzione di sottolineare la necessità di ribadire, e semmai di accentuare, un prudente ed attento controllo nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche.

Serenissimo Principe

Illustrissimi et eccelentissimi signori Capi dell’Eccelso Consiglio di dieci

1792 15 maggio

Due punti contiene la proposizione sopra la quale comandano VV.EE. che sia umiliato il nostro riverentissimo sentimento.

Nel primo si ricerca: a quale autorità appartenga il riconoscimento, la verificazione e l’emenda di qualunque disordine o alterazione fosse denunciata o dovesse vindicarsi sulli registri battesimali tenuti nelle chiese parrochiali dello Stato.

Nel secondo si domanda quali siano li modi legali di verificare li difetti nelli registri medesimi.

Premetteremo che l’uso di registrar le memorie de’ battesimi, de’ matrimoni e de’ morti nelle chiese parrochiali è antichissimo, poichè di tal costumanza come di un obbligo de’ curati e de’ vescovi se ne fa menzione in un Concilio di Soissons tenuto verso l’anno 853. Oggidì egli è comune di tutte le chiese parrochiali del cristianesimo; et in alcune di questa città ha cominciato da tempo immemorabile ed anche prima del Concilio di Trento che terminò nel decembre 1563 e fu promulgato solennemente nel Serenissimo Dominio con le deliberazioni dell’eccelentissimo Senato 22 luglio e 6 ottobre dell’anno 1564.

Allora fu data a tali registri in tutto lo Stato una forma più regolata e permanente, sicchè se ne fece un diritto ed una responsabilità de’ parrochi, sotto le inspezioni superiori degli ordinari diocesani.

Devono li medesimi essere custoditi con tale scrupolosa attenzione ed esattezza che occorrendo farsi la minima giunta o variazione, per consuetudine e per legge diocesana non si può fare senza molte circospezioni e sempre sulla base d’una causa fondatamente riconosciuta e con registro e nota almeno del decreto vescovile che l’ha ordinata. Mancando di questo fondamento l’alterazione caderebbe nel sospetto di viziatura, di menzogna e di falso.

Spesse volte si custodiscono molti riguardi di coscienza o di altri delicatissmi oggetti per la pace ed onore delle famiglie, per lo stato civile degli uomini e per il buon ordine della società universale. Secondo però la natura delle differenti e multiplici sopravvenienze ne hanno assunta e ne assumono vigilante inspezione tanto la chiesa quanto il principato

Per li rapporti del governo spirituale e delle sanzioni ecclesiastiche, singolarmente per la conoscenza e relazioni delle parentelle, il Concilio di Trento comanda ai parrochi non solo il registro dei matrimoni e dei battesimi, ma la custodia insieme dei libri. D’allora in poi le costituzioni patriarcali di Venezia e molti sinodi diocesani dello Stato hanno severamente ritenuta questa disciplina da loro riguardata come canonica.

Dal Rituale Romano, che si usa in tutte le chiese della Repubblica, sono stabilite le formole dei registri, che devono farsi con fedeltà di volta in volta secondo li metodi prescritti in ciascuna diocese. Li vescovi nelle occasioni delle visite diocesane usano l’attenzione di riscontrarli e di obbligare li parrochi negligenti all’adempiento dei propri doveri, acciò quei protocolli si conservino fedeli ed esatti.

Per gli interessi temporali questi registri e le copie estratte servono di norma in molti articoli, di legittima o spuria filiazione, di succesioni ereditarie, di procedure criminali, di controversie giudiziarie per alimenti, doti, fideicommissi, feudi ed altre civili azioni, nelle prove di nobiltà, civiltà e sudditanza, di età nei pupilli, di capacità ai pubblici ministeri e di altri negozi infiniti che occorrono di frequente nella vita umana.

Per così gravi rispetti e per la protezione che tengono i principi della ecclesiastica disciplina tanto in Francia quanto nelle Fiandre, se ne fecero sovrani provvedimenti e nello stato della Repubblica i libri de’ battesimi e de’ matrimoni sono caduti sotto le osservazioni degli eccelentissimi Magistrati contro la bestemmia per mantenerli nella debita regolarità e dell’Avogaria per li confronti necessari nei particolari ricorsi dei sudditi. I libri de’ matrimoni segreti o sian di coscienza in Venezia furono riordinati con decreto patriarcale nel 1764 ed in alcuna di queste parrochie si crede tenuto anche un registro segreto de’ battezzati distinto dal comune per gli stessi motivi.

La terminazione a stampa 1773 24 marzo del Magistrato contro la bestemmia ha provveduto circa i registri de’ battesimi della Dominante e Dogado, perchè non si facesse annotazione di padre e madre iugali o della tal sua legittima consorte, quando ciò non constasse ai parrochi, ed essendo incerti quando non venga loro esibita la fede del matrimonio. All’Avogaria questi libri vengono chiamati in occasione di carte querelate o di processi per inquisizione nelle prove di nobiltà, di cittadinanza e di sudditanza.

L’eccelentissimo Senato col decreto 16 agosto 1788 rigettò il progetto d’instituire in questa città un archivio generale nel quale si avessero a trasportare dalle parrocchie i libri de’ battesimi, matrimoni e morti per aggiungervi nuovi registri col nome di libri maestri e repertori. L’eccelso Consiglio di dieci colle ducali 22 novembre 1780 al Provveditor di Macasca fece due precetti in un caso particolare. Col primo obligò quel monsignor vescovo ad annullare e cassare dai propri registri un suo decreto 23 agosto di quell’anno, col quale per una via compendiosa e senza ascolto aveva preteso di far cancellare l’annotazione del padre fatta dall’arciprete nel battesimo d’una bambina. Con l’altro precetto fece depennare dal registro dell’arciprete alcune parole come ultranee ed inconvenienti. Con altre ducali di questo eccelso tribunale 28 luglio 1790 al podestà di Rovigno fu licenziato il ricorso di un chierico che implorava la depennazione del proprio nome dal battesimo d’un’ altra bambina. Le ducali per altro vi apposero la cauta dichiarazione che rimanevano salve e riservate alle parti le azioni civili e canoniche che a cadauna delle medesime competessero.

Se a questi libri che hanno un carattere di atti pubblici possa applicarsi la legge 1628 25 settembre del Serenissimo Maggior Consiglio è a cognizione superiore alla sfera del nostro divoto ufficio e propria soltanto della sapienza di Vostre Eccellenze. Quella legge conferisce l’autorità all’eccelso Consiglio di dieci di punire coloro che intaccassero il pubblico denaro e viziassero scitture appartenenti all’interesse della Serenissima Signoria.

Li difetti dei rogiti notarili secondo le querele e secondo le circostanze dei casi sono soggetti alle giudicature civili e criminali. Per il canale degli eccelentissimi Avogadori o dei Conservatori delle leggi coi metodi ordinari sogliono essere riconosciuti, verificati e quando abbisogna sottoposti al giudicio superiore degli eccelentissimi Consigli di Quaranta o di questo eccelso Consiglio.

La qualità dei ricorsi e delle istanze nei negozi privati per lo più stabilisce il foro per la verificazione e l’emenda di qualunque disordine o viziatura di carte. Anche li registri battesimali possono tal volta esser chiamati al confronto dell’eccelentissima Avogaria per gli effetti di giustizia ed è recente un esempio: Quindi è manifesto che alle volte anche questi libri, quali hanno tanta influenza negli affari civili e nell’ordine della comun società, possono essere soggetti ai tribunali della podestà secolare se fosse annunciata in essi una colpevole alterazione, così per togliere il danno degli aggravati come per mantenere la riputazione e la fede riposta nella loro esattezza e custodia.

Il primo punto della ossequiata proposizione contemplando generalmente qualunque disordine o alterazione denunciata non ci permette di riguardare il quesito se non nel linguaggio e nell’aspetto di criminalità. Quando però il caso di alterazione e falsificazione in questi registri avesse circostanze criminose il giudice al quale fosse prodotta la denuncia o la querela si troverebbe nella stessa facoltà di procedere all’ emenda e vindicazione come suoi procedere nelle altre colpe di falso e di portarle ancora all’autorità dell’eccelso Consiglio se lo richiedesse la gravità del delitto o la condizione del reo, ovvero quella dei complici, o la violenta oppressione del suddito.

Rispetto al secondo punto dei modi legali di verificar li difetti che s’imputassero introdotti in essi libri noi crediamo esser questi medesimi dei processi e dei confronti coi quali nello stile di ogni curia si rilevano e si verificano le viziature, le mutilazioni e le giunte commesse in qualunque altra carta e protocollo. Senza far precedere la cognizione del fatto non può verun giudice prender misure per emendano e punirlo; ed ogni altro modo sarebbe troppo compendioso e deviarebbe dalle regole necessarie per conoscere la verità nell’amministrazione della giustizia.

Umiliate le nostre rispettose riflessioni in argomento che ha tanta influenza negli affari spirituali e civili sarà della considerazione di VV. EE. se a renderne perfetta la illustrazione fosse opportuno il soccorso autorevole degli eccelentissimi Avogadori di comun, ai quali è raccomandata la disciplina delle leggi.

Grazie.