10.2.1 Marianna Leffin: un caso di matrimonio segreto alla fine del Settecento.

Archivio di stato di Venezia, Consultori in iure, busta 287 (in fascicolo staccato dal consulto di Franceschi)

1) 27 marzo 1792 presentata dalla supplicante

Serenissimo Principe, Illustrissimi ed Eccelentissimi Signori Capi dell’Eccelso Cosiglio di Dieci

Una vedova madre infelice, un figlio innocente ed oppresso è il doloroso quadro che si presenta alla vostra giustizia, alla vostra umanità, equi, sapientissimi padri,

Nel 1781 6 febbraro alla Pontieba Veneta contrassi matrimonio io Marianna Leffim di nazione tedesca col quondam signor Francesco Righettini da Treviso. Il nostro domicilio fu trasferito immediatamente nella città stessa ed ivi riconosciuta per il corso di tre anni qual moglie legittima.

Ho procreato due figli, né il registro della battesimale lor fede indusse mai il menomo sospetto sulla loro legittimità.

Solo nel 1784 si dubitò della validità del matrimonio stesso per il solo difetto di parroco e si credè perciò convenirsi la di lui ratifica. Io mi addattai ad essa, lontana dall’immaginarmi che così si volesse ferirmi nei più sacri diritti di natura e di legge.

Essi in fatti mi furono anche presservati, vivente il marito; ma morto esso, l’avvidità e l’interesse suscitò contro l’innocenza e la buona fede la massima molestia. Coll’unito decreto della vescovile Curia di Treviso si decise assolutamente d’un’illegittimità ordinando con ardita criminosa oppressione d’un diritto, che solo compette alla sovranità del Principe, l’alterazione d’una fede di batezzo. Così vive contro di me la più grave marca di disonore; e così pure dall’ecclesiastica podestà è deciso un argomento ad essa incompetente e facilmente sussettibile delle più tenibili conseguenze. Se anche fosse stato legalmente e colle comandate due conformi sentenze dichiarato nullo il mio matrimonio e non ratificato il consenso, tuttavia avrei coll’appoggio delle leggi e casi seguiti potuto sostenere la legittimità de’ figli. Moltoppiù dunque posso sostenerla dove non vi fu il solo dubbio della nullità e sanato anch’esso dalla rinovazione del consenso, come nell’unito esemplare attestò il parroco assistente,

Tall’é Principe Serenissimo il doloroso mio caso, che mentre mi colpisce nel più grave e delicato, ferisce anche direttamente la vostra competenza, la vostra sovranità. Se nel divenir moglie prevalse o l’ignoranza o qualche altra fatai combinazione, sempre la buona fede tutella l’innocenza, protegge che non è colpevole. Si riconosca l’importanza di tale inconvenienza contro cui gridano le leggi e rimorde l’umanità e si precetti finalmente che tolto dal mondo l’ingiusto, incompetente e gravoso vescovile decreto, resti così la battesimale fede nello stato di giustizia e di purità in cui fu registrata. Grazie.

1792 27 marzo

D’ordine degli illustrissimi ed eccelentissimi signori Capi dell’Eccelso Consiglio di dieci,

li consultori in jure informino giusto le leggi.

2) Copia tratta dalla stampa c. 176 in causa al Consiglio di 40 C.N. Noris e Bianchi al taglio contro figlio Righettini:

1782 21 febbraro

Fede di battesimo pupillo avversario

Alexander Aurelius filius naturalis illustrissimo domini Francisci Henrici Reghettini et D. Annae Mariae Lefin emendato in libro vocabulo ejus uxoris ex vi decreti episcopalis quia contra manifestatemi veritatem sic fraudolenter existebat, baptizatus fuit ab admodum Rever. Dom. Aloysio Furlanetti presb. hujus Cathedralis de licentia..Patrinus fuit dom. Franciscus Cadena, natus die 30 elapsi ora 7 noctis.

Ita est et penitus concordat cum originali etc. In quorum etc.

Datum Tarvisii ex ecclesia S. Jo. Baptiste a baptismo die 6 januarii 1789

Exemplum:

Die 21 februarij 1782

Alexander Aurelius filius illustrissimi domini Francisci Reghettini civis Tarvisii et D.Annae Mariae Leffin ejus uxoris, baptizatus fuit a me Aloisio Furlanetti presbitero de licentia etc. suscipiente D. Francisco Cadena. Natus 30 elapsi hora 7 noctis. Ita est et concordat cum originali etc, in quorum fidem.

Datum Tarvisii ex ecclesia S. Jo. Baptistae a baptismo die 30 mensis junij 1790.

Die 21 februarij 1782

Alexander Aurelius filius…

Segue come nella precedente registrazione, con l’aggiunta:

Emendato verbo ejus uxoris ex decreto episcopale sub die tertia septembris 1788 emanato quaia etc.

Copia tratta dalla stampa c. 184 in causa al Consiglio di 40 C.N. Noris e Bianchi al taglio contro figlio Righettini:

1784 23 ottobre

Fede di matrimonio Francesco Reghettini con la signora Marianna Lefin.

L’illustrissimo signor Francesco quondam Girolamo Righettini oriondo di Treviso e la signora Marianna figlia del signor Adamo Lefin della diocesi di Salinburgo stato imperiale, partirono di là li 9 febbraro 1781, questa mattina per comissione di S.E. Rev. Paolo Francesco Zusti Nianj vescovo di Treviso furono uniti in santo matrimonio da me don Giacomo Nardini paroco di San Tomaso di questa città in casa del reverendo don Giovan Battista quondam Lorenzo Bianchi mansionario in Ca’ Foscarini nella parrochia di Nervesa. Testimoni furono il suddetto reverendo don Giovan Battista e Santo quondam Santo Zuliani.

Faccio giurata fede di aver copiata ad verbum la suddetta nota dal libro de’ matrimoni esistente in questa mia chiesa, in fede etc.

Data dalla parrocchiale di San Tommaso di Treviso li 10 giugno 1788 Io don Giacomo Nardini parroco m, p, e sigillo.

3) Segue poi l’attestazione del parroco di San Tomaso di Treviso:

Faccio giurata fede ed attesto io infrascritto parroco che il matrimonio segretto seguito li 23 ottobre 1784 tra il quondam signor Francesco Reghettini quondam il signor Girolomo cittadino di Treviso da una, e la signora Marianna Leffim di nazione tedesca dall’altra, assistito da me don Giacomo Nardini parroco di San Tommaso di questa città, avendo io scoperto l’inganno ed esaminato detto Righettini mi confessò il tutto e mi pregò di maneggiar l’affare col reverendissimo prelato acciò seguisse il legal matrimonio.

Mi portai subito dal signor monsignor Giustiniani, quale mi diede comissione di assitere al sudetto matrimonio, il quale seguì in Narvesa, in casa del signor don Giovan Battista Bianchi, mansionario di Ca’ Foscarini; poi per commissione del sudetto prelato fu pubblicato ad istanza della signora Marianna li 11 agosto 1790. Si può dir esser questo matrimonio una ratifica del sposalizio tra esse parti seguito li 6 febbrao 1781 alla Pontiera Veneta, maneggiata detta ratifica da me come parroco per parte e nome de detto signor Francesco, così anco da me esortato per averlo io sentito a dire alla presenza di Antonio Rossi mio parrocchiano e un tal Zurbano della villa di Maserada ed altri, quali non mi ricordo il nome, che detta signora Marianna viveva in buona fede di esser da lui sposata in detto giorno sei febraro 1781 alla Pontieba, come era già tenuta da tutti egualmente senza il menomo sospetto per di lui moglie, e da me non avvisata sino al tempo della ratifica, ma che per mancanza de fedi di sua libertà non era bene e legalmente sposata.

Seriamente da me ricercato della verità mi dichiarò che non avendola potuta sposare in Germania perché era soldato nelle truppe imperiali, a quali viene dalla giustizia

militare impediti li matrimonij, ebbe licenza di partirsi per mesi tre e che partiti con la signora Marianna munita con sue fedi di libertà e buoni costumi venne accompagnata da suo padre e due testimoni tutti ignoranti e nella lingua italiana e latina, arrivati alla Pontieba Veneto li 6 febbraro 1781 li diede loro a credere di poterla ivi sposare. E fatto comparire un religioso parlò con stola e cotta leggendo sopra un libro alcuno orazioni non intese da essa, né da testimoni, essa signora Marianna teneva esser legalmente sposata, non dubitando né essa, né suoi genitori di alcun inganno, sensibilissima anzi e di sommo rammarico essendo state alla medema ad onta di avergela notificata gradatamente e con le dovute cautelle.

Tanto per la dovuta verità e con pienissima cognizione attesto che così etc. In fede di ciò mi sottoscrivo.

Io don Giacomo Nardini parroco di San Tomaso mano propria Data li tre ottobre 1791 dalla parrocchiale di San Tommaso,

Segue il decreto vescovile che modifica l’atto di battesimo del figlio Righettini, ordinando siano tolte le parole eius uxoris: “in quo quidem regesto contra manifestissimam veritatem adest clausula ejus uxoris”.

24 aprile 1997